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ISLAM

L'Ue non vieta il velo ma lascia che i privati lo vietino

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea vieta il velo islamico in azienda, e questa è una pessima notizia. Le imprese private potranno infatti vietare agli impiegati l’ostentazione di ogni segno riconducibile a prospettive religiose. Ufficialmente il Tribunale europeo ne fa solo una questione di neutralità. Ma di fatto viene duramente colpita la libertà di religione.

Libertà religiosa 16_03_2017
Il velo sul posto di lavoro

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea vieta il velo islamico in azienda, e questa è una pessima notizia. La sentenza C-157/15, emessa il 14 marzo dalla sezione Grande del Tribunale comunitario che ha sede in Lussemburgo, consente infatti alle imprese private di vietare agli impiegati l’ostentazione di ogni segno riconducibile a prospettive religiose, filosofiche e politiche. Il caso è quello di Samira Achbita, receptionist alla G4S Secure Solutions in Belgio, che ha presentato ricorso dopo essere stata licenziata nel 2006 per avere rivendicato, contro quanto impone il regolamento aziendale, il diritto d’indossare anche al lavoro il velo sul capo (hijab, termine generico) prescritto dal costume di diversi popoli di religione islamica (ma in modo assai più dubbio dall’islam in quanto tale).

Dubitando fortemente che la ditta X possa un giorno richiamare formalmente Madame o Monsieur perché sul tailleur di lei e sulla giacca di lui spiccano spillini con le fattezze di Cartesio o di Ludwig Wittgenstein, non è certo per arginare le intemperanze di qualche bellimbusto vagante per l’ufficio con una t-shirt del Ku Klux Klan che si è pronunciata la Corte. E nemmeno per quei motivi di sicurezza (affatto menzionati nella sentenza) che potrebbero anche legittimamente sorgere qualora una donna musulmana pretendesse di andare al lavoro avvolta non in un chador arabo, un dupatta indiano, un türban turco, un tudong malese, un selendang indonesiano o uno shayla del Golfo Persico che lasciano scoperto il viso, ma nel niqab (che lascia visibili solo gli occhi), nel burqa, nel paranjare centroasiatico o nel bushiyya in uso in Medioriente (che coprono anche gli occhi).

Ufficialmente, infatti, il Tribunale europeo ne fa solo una questione di neutralità: neutralità delle aziende che vogliono tutelarsi pensando a certi clienti suscettibili. Per la Corte, il divieto imposto a Samira non è discriminatorio poiché è lo stesso imposto a qualsiasi altro dipendente. Ma questo è un sofisma. Forse che una persona smetta di essere discriminata solo perché sono discriminati tutti i suoi colleghi. La libertà religiosa e la libertà di espressione non sono diritti a orologeria; poiché appartengono alla persona, precedendo qualsiasi legislazione positiva, non possono essere esercitati a intermittenza. Perché mai una persona dovrebbe essere ricattata mediante mobbing (minaccia di licenziamento) se svolgendo un’attività umana fondamentale, il lavoro, manifesta quell’intangibile libertà di religione e quell’intoccabile libertà di espressione che è la natura, e non i tribunali, i codici o i regolamenti, a conferirle?

In ipotesi, la Corte concede che l’imposizione di un abbigliamento neutrale possa anche «[…] costituire una discriminazione indiretta […] qualora venga dimostrato che l’obbligo apparentemente neutro da essa previsto comporta, di fatto, un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia». Ma è un semplice omaggio a parole: è un’azienda ? o un tribunale ? a stabilire se un certo comportamento sia svantaggioso per un credente? E di quale svantaggio si tratterebbe: solo “pratico” o anzitutto spirituale? E se poi una donna musulmana obbligata dalla ditta a lavorare senza velo venisse per questo picchiata dai suoi famigliari? Prosegue infatti la Corte: «[…] a meno che [l’obbligo di neutralità nell’abbigliamento] sia oggettivamente giustificato da una finalità legittima». Insomma, la conculcazione mediante minaccia e ricatto dei fondamentali diritti umani di religione e di espressione è di fatto sempre legittima.

Certamente, chi sul posto di lavoro dovesse fare propaganda politica, attività sediziosa, persino apologia di regime o hate speech andrebbe fermato, ma per questo è sufficiente il codice senza bisogno di legge speciali discriminatorie. Il traguardo che invece la sentenza del Tribunale europeo sancisce oggi è un nuovo restringimento dei diritti fondamentali della persona e, nella fattispecie, una ulteriore riduzione della religione a fatto privato. Si può credere in ciò che si vuole, afferma di fatto la Corte di Giustizia del Lussemburgo, persino che vi sia un diritto all’errore e al male (cosa che invece non afferma affatto il concetto di libertà religiosa), purché questo lo si faccia solo in cuor proprio. All’esterno, invece, cioè nel mondo e nel tempo reali dove le persone si giocano la propria avventura, quella dimensione fondamentale dell’umanità che è la religione non deve minimamente comparire, silenzio di tomba, omertà totale. Come in quei ritratti di famiglia da cui i despoti del Novecento sbianchettavano gli ex sodali man mano che cadevano in disgrazia. In Europa l’hijab delle donne musulmane o il crocefisso al collo di noi cattolici pari sono, è in azienda la loro visione orribile va censurata. Sarebbe interessante vedere cosa succederebbe se qualche ragazzina modaiola a cui della religione non importa un fico secco facesse causa a un’azienda che la licenziasse per avere ella indossato degli orecchini a forma di croce come una starlette della pop music qualsiasi. Meglio ancora: se quella causa la intentasse un colorato giovanotto omosessuale messo alla porta per essersi rifiutato di nascondere sotto la camicia il tatuaggio “Dio ama i gay”.