Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
Santa Francesca Saverio Cabrini a cura di Ermes Dovico
ARGENTINA

L'Assemblea dei diritti umani contro il vescovo castrense

È approdata alla Camera argentina la richiesta di abolizione dell’episcopato castrense da parte dell’Assemblea Permanente per i Diritti Umani e di altri organi. Il motivo? «Ragioni di opportunità». In realtà si torna sempre al periodo della dittatura: dà fastidio il vescovo militare Santiago Olivera che ha denunciato la situazione di molti militari arrestati ingiustamente o assolti dopo anni e anni di sofferenze e detenzione preventiva. Si tratta di motivi più ideologici che giuridici. 

Attualità 10_04_2020 Español

Il 12 marzo ha fatto il suo ingresso nella Camera dei Deputati della Nazione Argentina una richiesta di abolizione dell’episcopato castrense della Repubblica Argentina, da parte dell’Assemblea Permanente per i Diritti Umani e di altri organi.

Come indicato sulla pagina web dell’Episcopato Castrense in Argentina, “l’assistenza spirituale ai militari, come gruppo particolare di fedeli, ha precedenti molto remoti, ma la sua organizzazione stabile deriva storicamente dal consolidamento degli eserciti professionali  o permanenti  in diversi paesi europei nel corso del secolo XVI e del secolo XVII. Fin dall’inizio  della vicenda indipendentista e tramite il Vicariato Generale dell’Esercito, venne creata la circoscrizione ecclesiastica castrense per rendere possibile lo sviluppo dell’attività salvifica  della Chiesa nella particolare e specifica situazione delle persone che servono nelle Forze Armate e di Sicurezza”.  

“Attualmente gli Ordinariati Militari stabiliti in diversi paesi sono disciplinati, nei loro elementi comuni, dalla Costituzione Apostolica Spirituali Militum Curae (SMC) del 1986 di Giovanni Paolo II. Questa legge quadro è completata dagli statuti particolari sanciti dalla Santa Sede per ogni Ordinariato e dagli accordi internazionali con ogni Stato.

Nel nostro paese, il Vicariato Castrense venne fondato il 28 giugno 1957, secondo quanto previsto da un Accordo tra la Nazione Argentina e la Santa Sede “relativo alla giurisdizione castrense e all’assistenza religiosa alle Forze Armate”, e, sulla base della SMC viene chiamato Episcopato Castrense”.

La presentazione guidata dall’Assemblea Permanente dei Diritti Umani sollecita “che vengano avviate le procedure affinché la Repubblica Argentina denunci la Convenzione firmata con la Santa Sede il 28 giugno 1957 dando inizio a un Vicariato Castrense (attualmente denominato Episcopato Castrense) e si rimuova questa istituzione dalla struttura statale”.

Coloro che richiedono la soppressione  dell’Episcopato Castrense, adducono “ragioni di opportunità, merito e convenienza” e “ragioni giuridiche”.  Per brevità, ci limiteremo a una di queste ragioni di “opportunità, merito e convenienza”. Gli organi adducono, tra gli altri motivi, che “le reiterate parole del vescovo castrense Mons. Santiago Olivera, risalenti al mese di gennaio 2020 confermano le ragioni per cui l’Argentina  dovrebbe estirpare l’Episcopato dalla sua struttura statale. In alcune dichiarazioni rilasciate recentemente, Mons. Olivera aveva affermato “ci sono molti militari arrestati ingiustamente” e aggiunge di aver ricevuto dei crocifissi benedetti da Papa Francesco da consegnare agli arrestati per crimini di lesa umanità”. I denuncianti sottolineano che le suddette dichiarazioni “discordanti  con le politiche statali in materia di Memoria, Verità e Giustizia non possono essere considerate separatamente, bensì vanno considerate nel contesto della storia istituzionale”.

Rispetto alle dichiarazioni di Mons. Santiago Olivera, nelle quali afferma che “ci sono molti militari arrestati ingiustamente”, vale la pena rispondere che l’attuale Vescovo Castrense non ha proprio tutti i torti. In una lezione dal titolo “Detenzioni e Diritti Umani” da lui tenuta nel V Corso Internazionale di Formazione per Cappellani Militari Cattolici al Diritto Internazionale Umanitario (Istituto Patristico Agostiniano, 29 ottobre 2019), mons. Olivera sosteneva che “voler giustificare misure contro la violazione dei diritti umani violando questi stessi diritti è una contraddizione. Purtroppo, a volte si può far ricorso a pratiche che, cercando di essere esemplari, sfociano in situazioni di flagrante violazione delle normative sulla detenzione preventiva, perfino contro persone ultrasettantenni e con evidente danno alla loro salute, per esempio, portandoli nelle aule delle udienze in barella”. Poco dopo ha parlato delle persone anziane “che sono state detenute per più di 9 anni, in una prolungata “detenzione preventiva”  soffrendo tutto quello che questo stato ha fatto loro patire. Sono stati e sono qualificati come assassini e, ciononostante, alcuni di loro siano stati assolti. Ancora peggio, vengono giudicati sulla base di leggi tecnicamente retroattive, lontane dai principi fondamentali del diritto penale, nazionale e internazionale. Tale detenzione preventiva, si trasforma, così, di fatto, in un «ergastolo»”.

In una nota pubblicata sul portale spagnolo Religión en Libertad, abbiamo spiegato perché sia un ingiustizia giudicare qualcuno basandosi su leggi retroattive. E aggiungiamo: “I crimini di lesa umanità sono menzionati agli articoli 5 e 7 dello Statuto di Roma del 17 luglio 1998. Il Congresso della Nazione Argentina, a sua volta, l’8 gennaio 2001 ha promulgato la legge 25390, nella quale si approva lo Statuto di Roma. Infine, il 5 gennaio 2007 ha promulgato anche la legge 26200 mediante la quale si applica lo Statuto stesso. Ossia: i crimini di lesa umanità potranno imputarsi nel Diritto argentino a partire dal 5 gennaio 2007, non prima. Senza perdere di vista la presunzione di innocenza, gli accusatori sono obbligati a portare prove contrarie, se, alla fine, nessun abitante argentino avesse commesso alcuna condotta criminale potrebbe essere gravemente contraria all’ordine morale, ma non sarebbe un crimine di lesa umanità prima del 5 gennaio 2007. Va detto, allora, che tra il 24 marzo 1976 e il 10 dicembre 1983 (durata di quello che è noto come Processo di Riorganizzazione Nazionale), potevano essere commessi crimini nella Repubblica Argentina – tanto da parte dei membri delle Forze Armate, quanto dai membri dei gruppi sovversivi, tra cui è bene ricordare Montoneros e Ejercito Republicano del Pueblo – ma in nessun caso poteva trattarsi di crimini di lesa umanità, precisamente, per il detto “periodo”: in Argentina, come detto poc’anzi, i crimini di lesa umanità potranno essere imputati a partire del 5 gennaio 2007, ma non prima”.

In una prossima nota, se si presenterà l’occasione, potremo enunciare e rispondere in merito alle altre “ragioni di opportunità, merito e convenienza” e alle “ragioni giuridiche” addotte dagli organi per i diritti umani firmatari della richiesta di abolizione dell’Episcopato Castrense nella Repubblica Argentina.

Vale la pena anticipare, allora, che le suddette ragioni, in fondo, si spiegano per motivi più ideologici che giuridici. L’odium fidei che incoraggia un numero notevole di dirigenti e membri dei suddetti organi, non escludendo che tra essi possa esserci anche gente in buona fede, è l’ultima spiegazione della richiesta in questione. In fin dei conti, essi non sopportano che la Repubblica Argentina – con ben noti precedenti nel periodo ispanico – sia plasmata dal Cattolicesimo. Questo è il problema.