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GIORNALISTI

L'annuncio di una diretta che non c'è viola la deontologia

Annunciare una diretta che non c'è stata equivale alla violazione del principio di verità. Si tratta di un venir meno ai doveri di trasparenza e lealtà nei confronti del pubblico. E i responsabili di quelle testate che hanno commesso questa violazione potrebbero risponderne anche sul piano disciplinare.

Attualità 05_05_2020
Monsignor Napolioni il 27 aprile a Caravaggio

Il principio della verità sostanziale dei fatti dev’essere la bussola orientatrice dell’agire dei giornalisti. Lo prevede la legge professionale del 1963, che ha istituito l’Ordine e introdotto la deontologia giornalistica. Lo ha confermato il “Decalogo del giornalista”, la più importante sentenza della storia in materia di diritto di cronaca, con la quale la Corte di Cassazione, nel 1984, ha fissato i limiti invalicabili dell’informazione professionale: verità, continenza della forma espositiva, pertinenza o interesse sociale alla narrazione.

Dunque, chi fa informazione deve rispettare in primo luogo il requisito della verità oggettiva, quando assiste direttamente ai fatti che racconta, o di quella putativa, cioè la verità che lui crede sia la verità, dopo un attento vaglio critico delle fonti, condotto secondo lealtà e buona fede.
Tanto più in una fase contrassegnata dalla infodemia, intesa come circolazione incontrollata di notizie non vagliate, il valore aggiunto dell’informazione di qualità risiede proprio nello scrupoloso lavoro di verifica che i canali giornalistici professionali sono chiamati a compiere e che normalmente gli avventurieri, i ciarlatani e gli sciacalli non fanno.

Non è un caso che trasmissioni come Striscia la notizia o le Iene spesso smascherino cattivi esempi di informazione fondati proprio su menzogne relative al contesto in cui vengono filmate alcune immagini. Si pensi ad esempio a quei giornalisti che dichiarano di essere sul luogo di un avvenimento e in realtà sono altrove o lavorano dalla redazione. Sono tutte finzioni che tolgono credibilità al lavoro giornalistico e possono anche integrare gli estremi della violazione deontologica, dal momento che il rispetto della verità sostanziale dei fatti non è solo previsto dalla legge professionale e dalla sentenza-decalogo, ma è anche un principio deontologico (il Testo unico dei doveri del giornalista del 2016 lo richiama proprio all’art.2, dove specifica che il giornalista «ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti»).

Spesso le trasmissioni televisive vengono registrate e agli ospiti viene raccomandato di salutare in un certo modo il conduttore e il pubblico (ad esempio con il buongiorno, se la messa in onda avverrà di giorno mentre la registrazione è serale, o con la buonasera, nel caso opposto). Sono piccoli accorgimenti che nulla tolgono alla spontaneità della discussione, perché nella sostanza il contenuto della trasmissione non risulta in alcun modo compromesso dal carattere differito della messa in onda.

Il discorso è diverso quando si annuncia una diretta di un evento che ha anche risvolti devozionali. Nel caso specifico dell’atto di affidamento alla Madonna nel Santuario di Caravaggio, se risulterà confermata la registrazione del 27 aprile con messa in onda il primo maggio, la corretta gestione della vicenda sul piano mediatico sarebbe stata quella di annunciare con trasparenza ai telespettatori che l’evento sarebbe andato in onda in differita.

Nascondere loro questo particolare e annunciare una diretta che, a quanto pare, non c’è stata, equivale alla violazione del principio di verità. Occorrerebbe dunque verificare se le testate giornalistiche, cartacee e televisive, che hanno annunciato l’evento “in diretta” fossero a conoscenza della registrazione già avvenuta.
Se questa circostanza fosse confermata, esse sarebbero venute meno ai loro doveri di trasparenza e lealtà nei confronti del loro pubblico. E i responsabili di quelle testate potrebbero risponderne anche sul piano disciplinare.

Viceversa, se il giornalista che ha svelato il retroscena venisse smentito con prove inoppugnabili, oltre che sul piano giudiziario, potrebbe essere chiamato a risponderne in sede disciplinare, per non aver verificato adeguatamente le fonti e per aver propalato notizie infondate o non veritiere e lesive della reputazione altrui.