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L'INTERVISTA

Ici, ma quale condanna? Corte Ue dà ragione alla Chiesa

Chiesa e Italia condannate? Nient'affatto; Enti ecclesiastici favoriti dall'esenzione Ici? Nemmeno. La sentenza della Corte di giustizia UE riguarda solo la necessità di valutare se lo Stato fosse davvero impossibilitato a recuperare l'Ici per il no profit che ne era esente. Eppure i media hanno sparato su fantomatiche condanne, quando semmai la sentenza conferma un principio fondamentale per gli enti ecclesiastici: non sono enti commerciali. Con buona pace dei Radicali e degli anticlericali. Intervista al giurista Farri.  

Attualità 07_11_2018

"La sentenza della Corte di Giustizia UE: l'Italia recuperi l'ICI non versata dalla Chiesa": così titolavano ieri, con minime variazioni stilistiche, le principali testate giornalistiche presenti in rete. E' davvero così? La Nuova BQ lo ha chisto all'avvocato Francesco Farri, tributarista, dottore di ricerca nell'Università La Sapienza di Roma e socio del Centro Studi Rosario Livatino. E ha scoperto che le cose non stanno affatto così, anzi, la sentenza stabilisce un principio: che gli enti ecclesiastici non non sono enti commerciali. Ma anche questa è una battaglia Radicale e i media si adeguano nel solco dell'anticlericalismo. 

Avvocato Farri, è vero che ieri la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia a recuperare l'ICI sugli immobili della Chiesa Cattolica?
Niente affatto: siamo di fronte a un caso tipico in cui la realtà giuridica è molto diversa rispetto al messaggio con cui è stata divulgata dai media. Sul mio pc sono comparsi prima i rilanci giornalistici della pubblicazione del testo della sentenza sul sito ufficiale della Corte di Giustizia. Per cui non mi meraviglio di alcune approssimazioni interpretative su un tema che i media non frequentano.

Qual è, allora, l'oggetto della sentenza depositata ieri?
Da molti anni alcune organizzazioni hanno sollecitato la Commissione Europea ad occuparsi delle agevolazioni fiscali di cui godono alcune attività legate al no profit. Ciò al fine di far dichiarare le norme in questione contrastanti con il divieto di aiuti di Stato stabilito dai Trattati Europei. In uno di questi casi, sollecitato dalla scuola Montessori S.r.l. di Roma, la Commissione aveva stabilito che fosse contrastante con il divieto di aiuti di Stato il regime di esenzione dall'ICI (imposta comunale sugli immobili) applicabile prima del 2012 agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (come associazioni e fondazioni) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose o di culto. Allo stesso tempo, tuttavia, la Commissione aveva ritenuto che fosse oggettivamente impossibile per la Repubblica Italiana procedere al recupero di questo tipo di "aiuti". Nella stessa occasione, la Commissione aveva invece ritenuto che le modifiche apportate a tale agevolazione dal 2012 in poi (e, quindi, nell'attuale sistema IMU) erano sufficienti a rendere l'esenzione compatibile con i principi europei. La Montessori S.r.l. ha contestato tale decisione in ogni sua parte e il giudice di primo grado le ha dato torto su tutti i fronti. Essa ha, successivamente, proposto ricorso avverso tale decisione di primo grado e la Grande Sezione della Corte di Giustizia, da un lato, ha confermato che la normativa successiva al 2012 è pienamente legittima e, dall'altro lato, ritenuto che non fosse stata adeguatamente dimostrata l'obiettiva impossibilità di procedere al recupero dell'ICI per gli anni precedenti.

Qual è, dunque, la conseguenza della decisione?
La Commissione Europea dovrà avviare una nuova procedura istruttoria per verificare meglio se sia davvero impossibile per la Repubblica Italiana procedere al recupero di questa tipologia di "aiuti" per gli anni precedenti al 2012.

Burrasca solo rinviata, quindi?
Se la Repubblica Italiana saprà illustrare bene la situazione, vi sono importanti argomenti per ritenere che la burrasca per il no profit possa invece essere evitata.

Quali sono le ragioni del suo ottimismo?
Il regime di esenzione successivo al 2012 è stato ritenuto conforme al diritto europeo. Ciò non rappresenta soltanto una vittoria del no profit per il futuro, ma può avere riflessi anche per il passato. Infatti, se la Repubblica Italiana sarà in grado di dimostrare nella nuova istruttoria che i requisiti fissati dalla normativa del 2012 erano nella sostanza già rispettati anche prima del 2012, nessun aiuto di Stato può dirsi sussistente e, conseguentemente, nessun obbligo di recupero potrà essere sancito.

Ritiene ragionevolmente possibile fornire tale dimostrazione?
Senz'altro. Con riferimento alla situazione delle scuole paritarie, che è quella direttamente coinvolta nella sentenza, sarebbe a mio avviso sufficiente un raffronto tra numeri di studenti delle scuole paritarie e importi delle rette da esse riscosse, in rapporto al costo per alunno delle scuole statali. Emergerà, così chiaramente che, secondo i criteri stabiliti nel 2012, l'importo delle rette delle scuole paritarie doveva considerarsi simbolico anche prima del 2012. In conseguenza di ciò, se l'esenzione dall'imposta sugli immobili non costituisce aiuto di Stato dopo il 2012, è giocoforza ritenere che essa non potesse considerarsi tale neppure in precedenza. Occorre, tuttavia, illustrare bene tali circostanze alla Commissione.

Cosa intende?
La sentenza di primo grado ha chiaramente sottolineato che la difesa del Governo Italiano, al tempo dell'istruttoria, è stata lacunosa e poco approfondita. La nuova istruttoria che la Commissione dovrà compiere andrà, invece, presa sul serio. 

A che titolo dobbiamo render conto all'Unione Europea del nostro regime tributario interno per questioni del genere?
L'Unione Europea ha competenza, in materia tributaria, soltanto per la disciplina di alcune tipologie di tributi (essenzialmente dazi doganali, accise e IVA). Per il resto, può intervenire soltanto in casi limitati. Ma la Commissione e la Corte di Giustizia tendono ad ampliare le loro competenze qualificando le agevolazioni che gli Stati membri stabiliscono in tributi interni (come l'ICI) come aiuti di Stato: in poche parole, il concetto di aiuti di Stato viene utilizzato come grimaldello per estendere le competenze dell'Unione ad ambiti che non le competono. A mio avviso il nostro caso rientra appieno in tale "abuso" del ricorso al concetto di aiuti di Stato: come può ragionevolmente sostenersi che l'esenzione ICI delle scuole paritarie incida sugli scambi tra Stati membri e falsi la concorrenza? Eppure, tale dimostrazione sarebbe necessaria per rendere applicabili le clausole in materia di divieto di aiuti di Stato e avrebbe condotto ad archiviare la vicenda ben prima del contenzioso odierno.

Per concludere, cosa c'entra in tutto questo la Chiesa Cattolica, che è stata chiamata in causa nei titoli giornalistici?
Francamente poco. Semmaio possono entrarci gli enti ecclesiastici, i quali sono una delle molteplici categorie soggettive alle quali si applica l'esenzione ICI, su cui si è pronunciata ieri la Corte di Giustizia. Preciso poi, che il regime tributario della Chiesa Cattolica e una parte di quello degli enti ecclesiastici è oggetto di trattati internazionali stipulati dall'Italia (penso, in particolare, al Trattato e Concordato Lateranense e agli Accordi di Villa Madama) e tali trattati sono specificamente richiamati dall'art. 7 della Costituzione. Per cui, in caso di eventuale contrasto con il diritto dell'Unione Europea, sarebbe quest'ultimo a dover risultare recessivo, e non viceversa. Credo, quindi, che il richiamo alla Chiesa Cattolica nel messaggio divulgato dai media sia frutto di un semplice anticlericalismo di maniera. In questa prospettiva, peraltro, la sentenza della Corte di Giustizia di ieri dovrebbe in realtà porre importanti argini al mito del Vaticano evasore.

Quali?
E' stata definitivamente accertata dal supremo organo giudiziario dell'Unione Europea la compatibilità con il diritto europeo della norma che impedisce la riqualificazione come enti commerciali degli enti ecclesiastici e della norma che stabilisce oggi e per il futuro l'esenzione dall'IMU per gli immobili destinati a una serie di attività non profit. A fronte delle rimostranze che un'agguerrita parte dell'opinione pubblica italiana periodicamente solleva, non mi pare un risultato da poco.