«I diritti individuali non si estendono alle unioni civili»
Il senatore Carlo Giovanardi, capo gruppo Ncd - Ap in Commissione Giustizia Senato, interviene nel dibattito suscitato dalla risposta a una lettera di Massimo Introvigne e Alfredo Mantovano del direttore di Avvenire Marco Tarquinio e contestata dalla Bussola Quotidiana (clicca qui). Ecco cosa ci scrive.
Caro direttore,
nella risposta ad una lettera di Massimo Introvigne e Alfredo Mantovano, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio ha invitato a prendere atto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 138 del 2010 ha posto il problema/opportunità di "riconoscere" non solo le singole persone bensì le "unioni omosessuali" in quanto "stabile convivenza", il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. La Corte fa riferimento all'art 2 della Costituzione e quindi Tarquinio conclude che «piaccia o non piaccia, insomma non siamo più alla fase della disciplina dei diritti individuali».
Ma nella seduta dell'Assemblea Costituente del 24 marzo 1947 Aldo Moro illustrava l'emendamento all'art. 2, presentato assieme all'on. Fanfani, di identico contenuto di quello presentato dagli onorevoli comunisti Jotti e Amendola, nella parte in cui il progetto di Costituzione scriveva «la Repubblica italiana garantisce i diritti essenziali agli individui e alle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità», sostituendolo con: «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità».
Così Aldo Moro interveniva per illustrare l'emendamento, diventato poi l'art. 2 della Costituzione tutt'ora in vigore: «Abbiamo ubbidito a due diverse esigenze: da un lato, come si notava, si trattava di dare una migliore specificazione ed individuazione di queste formazioni sociali, alle quali vogliamo vedere riconosciuti i diritti essenziali di libertà. E le individuiamo e specifichiamo in questo modo, presentandole come quelle nelle quali si esprime e si svolge la dignità e la libertà dell'uomo. Facendo riferimento all'uomo come titolare di un diritto che trova una sua espressione nella formazione sociale, noi possiamo chiarire nettamente il carattere umanistico che essenzialmente spetta alle formazioni sociali che noi vogliamo vedere garantire in quest’articolo della Costituzione. E da un altro punto di vista, il parlare in questo caso di diritti dell'uomo, sia come singolo, e sia nelle formazioni sociali, mette in chiaro che la tutela accordata a queste formazioni è niente altro una ulteriore esplicazione, uno svolgimento dei diritti di autonomia, di dignità e libertà che sono stati riconosciuti e garantiti in questo articolo costituzionale all'uomo come tale. Si mette in rilievo cioè la fonte della dignità, dell'autonomia e della libertà umana, espressione dei diritti essenziali dell'uomo, e come tali devono essere valutate e riconosciute. In questo modo noi poniamo un coerente svolgimento democratico; poiché lo Stato assicura veramente la sua democraticità, ponendo a base del suo ordinamento il rispetto dell'uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società che non si esaurisce nello Stato. La libertà dell'uomo è pienamente garantita, se l'uomo è libero di formare degli aggregati sociali e di svilupparsi in essi. Lo Stato veramente democratico riconosce e garantisce non soltanto i diritti dell'uomo isolato, che sarebbe in realtà una astrazione, ma i diritti dell'uomo associato secondo una libera vocazione sociale».
È chiarissimo quindi che i costituenti esclusero che i diritti essenziali fossero in capo alle formazioni sociali, ma soltanto agli individui che ne fanno parte. Se non fosse così ci si metterebbe decisamente sulla strada degli Stati Uniti quando hanno riconosciuto il matrimonio alle coppie omosessuali o della Corte Europea che ha implementato con adozioni e quant'altro le unioni civili nel momento in cui l'unione è stata riconosciuta come tale.
Proprio per questo il Giudice Capo della Corte Suprema americana, John G. Roberts, ha notato nella sua dissenting opinion: «Se c’è dignità nel legame tra due uomini o due donne che vogliono sposarsi e nella loro autonomia di fare scelte tanto profond”, perché ci sarebbe meno dignità nel legame fra tre persone che, nell’esercizio della loro autonomia, vogliono fare la profonda scelta di sposarsi? Se due persone dello stesso sesso hanno il diritto costituzionale di sposarsi perché altrimenti i loro bambini potrebbero “subire lo stigma di sapere che le proprie famiglie sono in qualche modo meno”, perché lo stesso ragionamento non si applicherebbe a una famiglia di tre o più persone che allevano figli? Se non avere la possibilità di sposarsi “serve a mancare di rispetto e a subordinare” le coppie gay e lesbiche, perché la stessa “imposizione di questo svantaggio” non dovrebbe servire a mancare di rispetto e a subordinare le persone che trovano compimento nelle relazioni poliamorose?»
Insomma il dettato costituzionale è chiarissimo e da ragione a chi come noi è prontissimo a rimuovere ogni discriminazione e a riconoscere i diritti dei singoli nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, ma senza rendere inevitabili tramite il riconoscimento pubblico dell'unione civile la pratica dell'utero in affitto, le adozioni e la reversibilità.
* senatore. Capo gruppo NCD - AP in Commissione Giustizia Senato
Ringrazio il senatore Giovanardi per questo contributo che si aggiunge e completa quanto da noi affermato a proposito del significato di "formazioni sociali" di cui all'articolo 2 della Costituzione (clicca qui e qui). È perciò evidente che chi vuole continuare a sostenere il riconoscimento delle convivenze appoggiandosi all'articolo 2 della Costituzione sta compiendo un'operazione ideologica in dispregio del diritto e della verità. (R. Cas.)