Ergastolo, perché è giusta la richiesta della Corte Europea
La condanna dell'Italia da parte della Cedu sulla condanna all'ergastolo che prevede una detenzione senza fine, è legittima non solo in base ai trattati europei e alla stessa Costituzione italiana, ma anche in una prospettiva cristiana. Ecco perché...
La Cedu (Corte europea dei diritti umani) ha bocciato per la seconda volta l’Italia, invitandoci con forza a cambiare la nostra legislazione sull’ergastolo. E lo ha fatto attraverso il suo organo più importante (la Grande Chambre) e senza possibilità di appello.
Ha stabilito che il cosiddetto ergastolo ostativo, che implica una detenzione senza fine e senza la possibilità di accedere mai a qualsiasi misura alternativa al carcere e a qualsiasi beneficio penitenziario, viola i diritti umani. Ha ribadito che è contro la dignità dell’uomo, e quindi inammissibile per chi si rifaccia alla cultura e al diritto europeo, privare una persona della sua libertà senza concedergli la possibilità, almeno teorica, di lottare con se stesso per emendarsi realmente e per ottenere la riabilitazione, sia pure in un lontano futuro.
Il dibattito in Italia si è subito scatenato, tra favorevoli e contrari.
Tralasciamo di prendere in considerazione le molte valutazioni volgari che sono comparse sul web, e i pareri, altrettanto volgari, di chi, come molti politici specie tra i grillini, vuole lucrare consensi urlando che i detenuti devono comunque marcire in galera, e di chi si illude che aumentando le pene i delitti diminuiranno. Le statistiche dicono che non è così, ma a loro, più che la diminuzione dei delitti interessa l’aumento dei loro consensi.
Prendiamo invece in considerazione l’atteggiamento dei parenti delle vittime: abbiamo visto in questi anni non pochi esempi luminosi di parenti che hanno voluto e saputo perdonare gli assassini dei loro cari, quando questi mostravano segni di pentimento vero.
Ma certamente altri, non pochi, sentono rinnovare il loro dolore all’apprendere che i colpevoli di alcuni omicidi condannati all’ergastolo possono, non dico riacquistare la libertà, ma ottenere qualche permesso o attenuazione della pena.
Sono sentimenti comprensibili, e certamente anche spesso giustificabili.
E tuttavia occorre sempre tener presente che secondo l’art. 27 della nostra Costituzione ( e in questo caso anche secondo una visione cristiana delle cose) ‘il carcere e le pene devono tendere sempre alla rieducazione del condannato’. Quale rieducazione sarà mai possibile se l’ergastolo è ostativo, ovverosia vige la regola del ‘fine pena mai’?
Insisto: come potrebbe un operatore del carcere lavorare alla rieducazione del condannato se anche un cambiamento profondo e convinto dell’atteggiamento del condannato stesso, il suo chiedere sinceramente perdono ai familiari delle vittime, il suo sincero pentimento per i fatti compiuti, non ottenessero mai nessun tipo di riconoscimento dalla comunità, ovverossia dallo Stato?
Non dimentichiamo poi, e soprattutto, che la misura dell’ergastolo ostativo e quella per certi versi analoga dell’art. 41 bis, nascono e vengono introdotti nella nostra legislazione come provvedimenti straordinari e temporanei in periodi di eccezionale violenza criminale, mafiosa e terroristica, come furono i primi anni ‘90 con gli assassini di Carlo Alberto Dalla Chiesa, Giovanna Morvillo, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e degli uomini delle loro scorte. E furono introdotte come misure d’emergenza dovute a stati di eccezione. Concepite pertanto come misure temporanee. Salvo poi non essere più revocate e diventare dunque permanenti anche quando i tempi mutarono ed esse non erano più giustificate da uno stato d’eccezione mafioso o terroristico non più presente.
E ricordiamo comunque che, anche una volta che fosse abrogato l’ergastolo ostativo, rimarrebbe sempre la possibilità anzi il dovere, per il giudice, di verificare il permanere o meno di una grave pericolosità sociale. E dunque la possibilità, anzi il dovere, di negare qualunque facilitazione e di protrarre la detenzione, anche nelle condizioni più dure.