Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi

Corte di Appello di Brescia

Congedo parentale omosex?

La Consulta dovrà decidere se il congedo parentale usufruibile solo dai padri e non dalle compagne di coppie omo non sia incostituzionale.

Gender Watch 21_12_2024

Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+ e la CGIL Nazionale  hanno trascinato in giudizio l’INPS perché non riconosceva il congedo parentale, ex art. 27-bis del d.lgs. 151/2001, anche alla compagna di una coppia lesbica, nonostante le due donne comparissero come genitori  nello stato civile. Il congedo parentale ex art 27-bis permette al padre di rimanere a casa dopo la nascita di un figlio per 10 giorni, retribuiti al 100%. Naturalmente la legge non fa riferimento alle compagne, seppur unite civilmente, di coppie lesbiche.

L’INPS, condannata in primo grado dal Tribunale di Bergamo, impugna la sentenza e si va in appello presso la Corte di appello di Brescia. Quest’ultima sospende il giudizio e rimette alla Corte costituzionale la verifica di costituzionalità dell’art. 27-bis prima menzionato perché violerebbe il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione.

Staremo a vedere ma intanto c’è da precisare che l’attribuzione della qualifica di genitore anche alla donna non madre del minore è contrario alla disciplina del nostro ordinamento giuridico perché per quest’ultimo i genitori di un bambino possono essere solo di sesso differente. Perciò non riconosce, sotto il profilo della filiazione, l’omogenitorialità. Così anche la legge Cirinnà che equipara le coppie omosessuali unite civilmente alle coppie coniugate in tutto fuorchè nel dovere di fedeltà e nella filiazione. Detto ciò, però questa vicenda mette in luce un bel guaio giuridico: la donna che non è madre biologica per l’ordinamento giuridico non può essere genitore, ma per il registro dello stato civile lo è diventata.

La Corte bresciana tiene in considerazione solo la registrazione dello stato civile e quindi, in tal senso, può affermare: «non è dubitabile che il genitore non biologico sia considerato nell’ordinamento interno come secondo genitore equivalente». Invece, come già accennato, è vero l’opposto: per il nostro ordinamento la genitorialità è solo eterosessuale. La Corte prosegue affermando che la condotta dell’INPS «integra una discriminazione per ragioni di orientamento sessuale che incide sulle condizioni di lavoro», non essendo «ragionevole attribuire al padre in una coppia eterosessuale il diritto al congedo obbligatorio di dieci giorni e negarlo, invece, alla lavoratrice secondo genitore in una coppia di due donne».

Detto ciò, per un bambino non è la stessa cosa avere due genitori di sesso differente rispetto ad avere due persone dello stesso sesso che lo crescono. E quindi situazioni differenti meritano trattamenti differenti. Ed infatti il citato principio di uguaglianza afferma che occorre disciplinare in modo uguale casi uguali e in modo differente casi differenti.