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GENDER

A Malta cambi sesso dal notaio Il modello Lgbt

Sicché il gender non esiste? Basta andare a Malta, vicinissima al nostro paese, per vedere come la legge sia cambiata al seguito di questa moda ideologica. La nuova legislazione sull'identità di genere, permette di cambiare sesso con un semplice atto notarile, senza ricorrere alla chirurgia. E al cambiamento di sesso, i diritti e gli obblighi matrimoniali e genitoriali restano invariati. 

Famiglia 20_09_2015
Helena Dalli, promotrice della legge

Sono davvero curiose le polemiche in Italia riguardo l’esistenza di una ideologia di genere, che illustri politici, intellettuali ed esperti vorrebbero negare. Se non bastano le evidenti testimonianze già riportate da questo quotidiano riguardo la scuola in Italia, possiamo anche dare uno sguardo a quanto sta accadendo a poche miglia di mare da noi. A Malta, per la precisione, dove dallo scorso aprile c’è una legge, approvata all’unanimità, sulla “identità di genere, l’espressione di genere e le caratteristiche di genere” (art.1), salutata dagli ambienti Lgbt come la più innovativa al mondo. 

Che cosa ha di particolare questo provvedimento legislativo? Sicuramente la facilità e celerità con cui una persona può modificare all’anagrafe la propria identità di genere. In effetti ogni cittadino maltese o persona abitualmente residente a Malta, se maggiorenne, può cambiare il proprio genere (non necessariamente con un altro genere ma anche con un genere X o “nessun genere”) con una mera dichiarazione resa dinanzi ad un Notaio. Non è dunque necessaria – a norma dell’art.3 - alcuna prova che la persona si sia sottoposta a “procedura chirurgica di totale o parziale riassegnazione chirurgica dei genitali, terapie ormonali o qualsiasi altro trattamento psichiatrico psicologico o medico”, perché il diritto alla identità di genere è rimesso esclusivamente all’autodeterminazione personale.

Facciamo un esempio: Paolo, che non si riconosce più nel genere maschio, si rivolge ad un Notaio dinanzi al quale dichiara in maniera “inequivocabile” che “la propria identità di genere non corrisponde al sesso assegnato nell’atto di nascita” e contestualmente indica al Notaio quale è il suo nuovo genere. Il Pubblico Ufficiale ha l’onere di spiegare a Paolo le implicazioni giuridiche di tale cambiamento e di assicurarsi che Paolo ne abbia ben compreso la portata, dopodiché, assolte queste minime formalità, redige un atto pubblico che contiene l’atto di nascita di Paolo, la sua dichiarazione chiara ed inequivocabile di volere cambiare il genere, l’indicazione del nuovo genere e il nuovo nome con cui Paolo vuole da ora in poi essere identificato. Entro quindici giorni il Notaio deve provvedere alla registrazione dell’atto inviandolo al Direttore del Pubblico Registro, il quale a sua volta ha ulteriori quindici giorni per annotarlo in calce all’atto di nascita di Paolo e nel registro di Genere. Da quel momento Paolo è considerato “a tutti gli effetti di legge come appartenente al genere” da lui indicato e riportato nel registro. Dunque, basta una mera dichiarazione con cui si afferma di non riconoscersi più nel sesso che madre natura ci ha dato alla nascita, per ottenere una modifica anagrafica dell’ “indicatore di genere”, con conseguente diritto al rilascio immediato di tutti i nuovi documenti.

La legge de qua disciplina anche l’ipotesi in cui il cambiamento di genere riguardi un soggetto ancora minorenne, stabilendo che in tal caso spetta ai genitori o al tutore farne domanda alla autorità giudiziaria, la quale, “nella misura del possibile”, dovrà tenere conto della opinione del minore sì da rispettarne l’interesse prevalente. Se invece al momento della nascita al bambino non è stato assegnato il genere, i genitori o il tutore debbono dichiararlo, mediante atto pubblico, prima che il medesimo compia i 14 anni. Nelle more il minore sarà agli occhi della legge “asessuato”. E’ fatto poi divieto assoluto ai medici di sottoporre a qualsiasi trattamento di riassegnazione del sesso il minore che non è in grado di prestare il consenso, a meno che non ricorrano “circostanze eccezionali” per cui il trattamento può essere deciso da un team interdisciplinare nominato dal Ministero di comune accordo con i genitori o con il tutore.

Altro passo importante della legge maltese è quello in cui il legislatore ha precisato che il cambiamento di genere non ha alcuna incidenza sui diritti e gli obblighi derivanti dalla genitorialità, dal matrimonio e da successioni ereditarie. I matrimoni rimangono perfettamente validi e il genitore continua ad essere tale, venendo meno così i pericoli che qualche tribunale ponga divieti di frequentazione dei figli da parte di chi ha “modificato” il proprio genere.

Nessun limite dunque alle volte in cui la persona potrà, nel corso della propria vita, cambiare genere ai fini anagrafici: nulla impedirà a Paolo, dopo essere divenuto Paola, di “ritornare” ad essere Paolo e poi successivamente ancora Paola e così via, perché per legge la persona deve essere individuata non più in base al sesso ma alla sua ‘autocomprensione’ psico-sociale (così Treccani). Si tratterà ogni volta di ritagliarsi una oretta di tempo per recarsi dal Notaio a rendere quella dichiarazione chiara ed inequivocabile…

Viene da pensare che il legislatore maltese abbia ispirato i giudici della nostra Corte di Cassazione, quando lo scorso 20 luglio con la sentenza n.15138, hanno riconosciuto per la prima volta il diritto alla rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, senza che il soggetto si fosse sottoposto al relativo intervento chirurgico.