5 giugno 2016: fine della famiglia naturale in Italia
Domani, 5 giugno entra in vigore la legge Cirinnà sulle unioni civili. Tra le altre norme, la legge pone a carico dei Comuni obblighi sia sulle unioni civile sia sulla registrazione dei matrimoni same sex contratti all’estero. I sindaci, dunque, sono costretti ad applicare una legge che mette fine alla famiglia e al matrimonio fondati su uomo e donna. Vietata l’obiezione di coscienza.
La legge n. 76/2016 c.d. Cirinnà entra in vigore oggi. Pone a carico dei Comuni precisi obblighi sia quanto al rito di avvio dell’unione civile sia quanto alla trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni same sex contratti all’estero. Stabilisce infatti, ai commi 2 e 3 dell’articolo unico, che «due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni», e che «l’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile».
Il comma 28 delega il governo «ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso»; fra i principi ai quali la delega dovrà conformarsi vi è - fra gli altri - la previsione della «applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo».
Che succede se un sindaco ritiene - come è - il regime dell’unione civile corrispondente in tutto e per tutto al regime dell’unione fra un uomo e una donna fondato sul matrimonio? Può rifiutare la celebrazione del il rito di avvio dell’unione? Che cosa potrà fare per evitare la trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio same sex contratto all’estero? Il Centro studi Livatino affronta la questione con un lungo e motivato documento, in larga parte redatto dal consigliere Giacomo Rocchi, giudice in Cassazione. Si tratta del gruppo di giuristi che in febbraio ha raccolto 600 firme fra giudici (anche costituzionali emeriti), docenti di materie giuridiche e avvocati in calce a un appello critico verso la legge, e che un mese fa, prima del voto definitivo alla Camera, ha inviato a tutti i deputati e al Capo dello Stato una memoria sui profili di illegittimità costituzionale e di intrinseca incoerenza delle nuove disposizioni. La questione dell’obiezione dipende dalla omissione nella legge Cirinnà di qualsiasi esplicito riferimento a essa.
Nel documento si spiega analiticamente perché il sindaco non è obbligato a celebrare quelle unioni: può invece delegare altri soggetti. Il sindaco ha la duplice e concorrente qualità di ufficiale del governo e di ufficiale dello stato civile: in quanto tale è obbligato a ricevere le dichiarazioni delle persone dello stesso sesso che intendono costituire un'unione civile e a provvedere alla registrazione del relativo atto nell'archivio dello stato civile; e tuttavia nulla gli impedisce di delegare tale funzione ai dipendenti del Comune. Alla stregua della stessa logica, il delegato a sua volta vi può rinunciare per gravi e comprovati motivi. Se si ragiona in termini stretti di obiezione di coscienza - cioè del rapporto fra la coscienza del singolo tenuto a un comportamento e l’ordinamento che ne pretende l’adempimento -, il sindaco può delegare l’esercizio della funzione, ma non può bloccarne l’esercizio, quindi è comunque tenuto a garantirne lo svolgimento.
La soluzione può apparire deludente e priva di peso politico: ma essa rispetta la natura dell'obiezione di coscienza: diretta anzitutto a tutelare il singolo individuo nella scelta specifica che è chiamato a fare. Si può obiettare che il sindaco che delega in qualche modo contribuisce a realizzare la celebrazione fra persone dello stesso sesso. Se si fa riferimento ai casi precedenti di riconoscimento del diritto di obiezione nel nostro ordinamento, chi lo evocava per non adempiere al servizio militare non andava oltre la mancata prestazione, né puntava a disarticolare il sistema dell'Esercito; l'obiettore di coscienza all'aborto si astiene dal compiere gli interventi interruttori della gravidanza (o dal vendere i farmaci abortivi), ma continua a lavorare in un sistema che esegue gli aborti e vende i farmaci abortivi.
Ovviamente, nulla impedisce al sindaco, se volesse dare seguito alle tesi di chi ha marcato la differenza fra unioni civili e matrimonio, di distinguere fra il ricevimento della dichiarazione (nel primo caso) e la celebrazione (nel secondo), e di individuare luoghi fisici diversi per la “celebrazione” e per la “dichiarazione”, proprio per valorizzare le differenze tra i due adempimenti. Immaginiamo però che un sindaco voglia andare oltre, che gli interessi sollevare la questione politica e istituzionale della mancata previsione dell’obiezione. In tal caso potrebbe giungere a non delegare un funzionario comunale e a rifiutare la ricezione delle dichiarazioni finalizzate alla costituzione dell'unione civile.
Gli effetti potrebbero essere due, non necessariamente alternativi: il Prefetto adotta l'atto in via sostituiva; gli interessati propongono un'azione giudiziaria, di fronte al Tar o al Tribunale ordinario. Nella sede giudiziaria il sindaco eccepirà l'incostituzionalità della legge n.76 del 2016, nella parte in cui non prevede l'obiezione di coscienza. Al di là degli effetti che avrebbe, la seconda opzione solleverebbe il caso e aprirebbe un dibattito politico sul diritto di rifiutare il compimento di atti contrari alla propria coscienza.
Ma immaginiamo che il sindaco intenda manifestare al massimo il suo dissenso: convinto che le funzioni attribuite al Comune dalla legge n. 76 siano così incompatibili con la propria coscienza, rassegna le dimissioni, sostenendo che, come sindaco, egli in un modo o nell'altro contribuirà pur sempre all’esercizio di quelle funzioni. Entrambe le scelte - ulteriori alla semplice delega a un funzionario - non possono dirsi propriamente di obiezione di coscienza; si collocano nel campo delle iniziative di contrarietà politica verso la legge.
È certo comunque che la questione va affrontata. Non tranquillizza quanto accaduto in Stati nei quali esiste già una disciplina delle unioni civili. Il “caso Ladele” è in tal senso illuminante: Lillian Ladele lavorava al London Borough of Islington, addetta alle iscrizioni anagrafiche; dopo l’approvazione del Civil Partnership Act nel 2004 (quindi non una legge sul matrimonio same sex, bensì sulle unioni civili, simile a quella italiana), il suo ufficio era obbligato anche a registrare le unioni civili. Lilian ha sostenuto che le sue convinzioni religiose le impedivano di officiare la cerimonia di costituzione dell’unione; per questo è stata licenziata. In primo grado, i giudici hanno disposto la riassunzione, ma in appello la funzionaria ha avuto torto. Proposto ricorso alla Cedu, esso è stato respinto il 27 maggio 2013 per la ragione che nella manca - come manca ora in Italia - una norma che autorizzi l'obiezione di coscienza. L’intero documento è consultabile sul sito www.centrostudilivatino.it .
*vicepresidente del Centro studi Livatino