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IL CASO

Se il farmacistanon può obiettare alla pillola killer

Vietato fare obiezione di coscienza alla vendita della pillola abortiva dei 5 giorni dopo. Lo ha deciso Federfarma, l'associazione dei titolari di farmacia, che ha diramato una nota in cui ribadisce che il farmacista sprovvisto del prodotto deve procurarselo nel più breve tempo possibile. Comunque, è fatto obbligo che in ogni farmacia debba esserci un farmacista non obiettore. Con buona pace del concetto di collaborazione al male. 

Vita e bioetica 09_01_2016
Vietato ai farmacisti fare obiezione di coscienza alla vendita della pillola abortiva

Repubblica fa un fischio e Federfarma subito si mette sugli attenti. Dopo che il quotidiano ha denunciato una presunta difficoltà a reperire la pillola dei cinque giorni dopo nelle farmacie di Milano, la presidente dell'associazione dei titolari di farmacia ha diramato una nota in cui da un lato ha ribadito che il farmacista sprovvisto del prodotto ha l'obbligo di procurarselo nel più breve tempo possibile, dall'altro ha sostenuto che in ogni farmacia deve esserci un farmacista non obiettore. 

L'annosa, ma sempre calda questione dei prodotti ormonali post-coitali conosce dunque un nuovo capitolo che merita ancora una volta un commento. L'obbligo per il farmacista di procurarsi la specialità nel più breve tempo possibile risale a un regio decreto del 1938, quando in farmacia si andava per procurarsi delle cure e non per acquisire prodotti potenzialmente in grado di sopprimere la vita dei nascituri in fase precocissima, quando ancora non hanno dato segno della loro presenza. Poi venne la legge sull'aborto che prevedeva l'obiezione di coscienza per tutto il personale sanitario, dunque anche per i farmacisti, poi venne la legge 40 che prevedeva analoga obiezione. 

È quanto mai logico che un farmacista che non voglia essere coinvolto nella soppressione dell'essere umano sia quando il test di gravidanza è positivo, come nell'aborto, sia  quando il test è negativo, come nella perdita embrionale che si ha nella fecondazione in vitro, non vorrà neppure sopprimerlo in quella settimana che intercorre tra la fecondazione e l'annidamento. Questo è, infatti, un punto centrale della questione. Come funziona ulipristal acetato, appunto la pillola dei cinque giorni? Attraverso il blocco dell'ovulazione quando il follicolo ovarico è ancora piccolo e le probabilità di fecondazione sono basse, ancora con il blocco dell'ovulazione quando il follicolo è un po' più grande è l'ormone luteinizzante (LH) ha iniziato a crescere, ma quando l'LH è giunto al picco e l'ovulazione è attesa nelle successive 6-12 ore la pillola non ha più alcuna efficacia antiovulatoria non essendo stata riscontrata alcuna differenza rispetto al placebo. 

Tuttavia gli studi non hanno dimostrato alcuna riduzione di efficacia legata al ritardo di assunzione rispetto al rapporto sessuale per un periodo di ben 120 ore, appunto i famosi cinque giorni che hanno dato il nome al prodotto. Dunque,  deve essere presente un meccanismo che compensi la perdita di efficacia antiovulatoria. Questo secondo meccanismo è conosciuto come effetto antinidatorio; attraverso il blocco dei recettori del progesterone (effetto analogo a quello espletato dalla pillola abortiva Ru 486) e la conseguente alterazione dell'endometrio il delicatissimo e cruciale processo di annidamento viene ad essere fortemente ostacolato e l'embrione perisce. Si tratta questo di un aborto realizzato su un concepito piccolissimo, un microaborto, non percepito dalla donna, criptoaborto, ma sempre aborto è. 

Così infatti si è espresso il Consiglio Superiore di Sanità e la stessa scheda tecnica del prodotto riconosce la possibilità di meccanismi extraovulatori. Che il test di gravidanza sia positivo o negativo non cambia niente, perché abbiamo visto che in caso di fecondazione in vitro il test è negativo, tuttavia il diritto all'obiezione rimane, perché la ratio è appunto il diritto di un professionista della sanità a non attuare condotte anti-life, diritto costituzionalmente protetto e riconosciuto anche in sentenze di assoluzione di farmacisti chiamati in causa su questa materia. A sentire la presidente di Federfarma il farmacista che eserciti obiezione di coscienza a un prodotto come ulipristal dovrebbe procurarsi il prodotto nel più breve tempo possibile, come se un presidio che mantiene la sua efficacia per cinque giorni potesse essere spacciato come un presidio urgente. 

Inoltre, se proprio non vuole sporcarsi le mani direttamente, dovrebbe comunque assicurare che nella propria farmacia il prodotto sia dato al cliente da qualcun altro, con buona pace del concetto di collaborazione al male. Quello che conta è ottemperare alla legge, la coscienza, l'integrità morale e dunque anche la salute psicologica del farmacista deve andare a farsi friggere o subire i rigori dei gendarmi del pensiero unico che amano il solo pluralismo coincidente al loro pensiero.