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EDITORIALE

Omofobia, nuovo testo stessi pericoli

Tra alcuni parlamentari e opinionisti cattolici si sta facendo strada la convinzione che la nuova versione della proposta di legge contro l'omofobia sia già migliore della precedente e accettabile con qualche ritocco. Ma la convinzione è profondamente errata.
- L'analisi tecnica della proposta, di G. Amato  

Editoriali 26_07_2013
Parlamento

In questi giorni si sta facendo strada una pericolosa convinzione tra alcuni parlamentari e opinionisti cattolici. Ovvero che il testo della proposta di legge contro l’omofobia uscito lunedì dalla Commissione Giustizia della Camera e che andrà in aula oggi o nei prossimi giorni, seppur non ottimale è già un buon passo in avanti rispetto all’originale. E che basterebbe l’approvazione di un emendamento a salvaguardia della libertà di espressione – presentato da alcuni parlamentari di Scelta Civica – per renderlo tutto sommato accettabile.

Pur non mettendo in discussione la buona fede di chi diffonde queste idee, dobbiamo dire con chiarezza che sono profondamente errate. Per l’approfondimento dei vari aspetti tecnico-giuridici, rimando all’articolo di Gianfranco Amato, qui però bisogna almeno chiarire alcune questioni.

Anzitutto non bisogna dimenticare che la proposta di legge denominata “Disposizioni in materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia” è incardinata nella legge speciale Mancino-Reale, la cui stesura originale risale al 1975 (Legge Reale) che recepiva nel nostro ordinamento la Convenzione di New York del 1966 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale; nel 1993 la Legge Mancino allargava ad altre categorie le fattispecie previste nella legge originale.

Se il Parlamento approvasse la proposta di legge così come viene presentata ora, l’articolo 3 della Legge Mancino-Reale (e successive modificazioni) assumerebbe questa forma: 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o fondati sull’omofobia o transfobia;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o fondati sull’omofobia o transfobia.

2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, o fondati sull’omofobia o transfobia. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovo e dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Chiunque, leggendo questi articoli può comprendere la pericolosità di una siffatta legge che è chiaramente liberticida, e non basta certo un emendamento che si riferisca alla libertà di opinione per cambiarne il senso. Basti ricordare che la proposta di legge per il riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso e per le adozioni da parte delle coppie omosessuali si basa proprio sul “principio di non discriminazione” tanto caro alla lobby gay. Cioè il mancato accesso delle coppie omosessuali al matrimonio è considerata una forma di discriminazione. Il che significa che chiunque si oppone al riconoscimento del matrimonio gay di fatto “propaganda idee fondate sull’omofobia”. Allo stesso modo si troverebbe fuorilegge la Chiesa cattolica (o perlomeno quella parte che è ancora fedele al Catechismo) per il fatto di essere “un’organizzazione  che incita alla discriminazione fondata sull’omofobia”.

C’è poi un secondo aspetto importante: non deve trarre in inganno il fatto che rispetto alla prima proposta sia stato tolto il riferimento all’idea di genere (cosa che peraltro potrebbe sempre rientrare con un emendamento alla Camera). E’ certamente un fatto positivo, ma nella sostanza non cambia molto perché i termini di omofobia e transfobia (di cui peraltro non viene data alcuna definizione) sono generici e comunque discendono direttamente dall’ideologia di genere. E sarebbero dunque necessariamente interpretati come un implicito riconoscimento di tale ideologia.

Dunque, sebbene siano da apprezzare tutti i tentativi di proporre emendamenti migliorativi a questa proposta di legge, bisogna però affermare con forza che è l’impianto stesso di questa legge che è irricevibile e in nessun modo accettabile. Il codice penale ha già tutti gli strumenti per punire qualsiasi discriminazione e violenza anche a danno degli omosessuali. Una legge sull’omofobia è solo il prodotto di una pressione ideologica internazionale, fatta da lobby potenti e molto ben finanziate.

L’unico modo per migliorare questa proposta è bloccarla, impedire che diventi legge.