Il limite del consenso informato
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Il consenso informato può essere un argine contro l’imposizione ideologica occulta, ma non può assurgere a criterio fondativo dell’educazione. La norma sul consenso adotta l’ottica liberale: appartiene alla grammatica della scelta, non a quella della verità e del bene.
La nuova disciplina in materia di consenso informato per le attività scolastiche concernenti l’educazione affettiva e sessuale prevede che la partecipazione degli studenti a tali iniziative sia subordinata alla previa autorizzazione dei genitori, ovvero degli studenti medesimi qualora maggiorenni. La scuola è tenuta a rendere conoscibili, prima dello svolgimento dell’attività, le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti trattati, le modalità operative, i materiali didattici utilizzati e l’eventuale intervento di esperti esterni. In caso di mancata adesione, lo studente non partecipa all’attività, beneficiando, ove previsto, di percorsi alternativi. La legge, inoltre, esclude lo svolgimento di simili attività nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, salvo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali, e introduce forme di vigilanza sugli interventi esterni attraverso il coinvolgimento degli organi collegiali dell’istituzione scolastica.
A prima vista, tale impianto sembra rispondere a un’esigenza reale: impedire che la scuola, mediante progetti extracurricolari, laboratori, percorsi formativi o interventi di soggetti esterni, possa introdurre surrettiziamente contenuti incidenti sulla coscienza morale del minore e sull’ordine educativo familiare. Sotto questo profilo, la norma possiede indubbiamente una funzione arginante: rende visibile ciò che altrimenti potrebbe restare implicito, obbliga l’istituzione scolastica a dichiarare contenuti e finalità, restituisce ai genitori una posizione non meramente passiva rispetto a materie che toccano il nucleo più delicato della formazione personale. Tuttavia, proprio qui si manifesta il limite più profondo del provvedimento. Esso non assume la questione educativa nella sua radicalità ontologica e morale, ma la riconduce al piano procedurale dell’autorizzazione. Non domanda anzitutto che cosa sia vero dell’uomo, del corpo, della sessualità, dell’affettività, della famiglia e del bene del minore; domanda, piuttosto, chi debba prestare il consenso affinché determinati contenuti possano essere proposti. La questione, così, non è più collocata nell’ordine della verità, ma nell’ordine della volontà. Il consenso informato, in questa prospettiva, diventa il baricentro della disciplina.
Ora, il consenso, per quanto possa costituire una garanzia contro l’arbitrio amministrativo o l’imposizione ideologica occulta, non può assurgere a criterio fondativo dell’educazione. Esso appartiene alla grammatica della scelta, non a quella del bene; alla logica dell’autorizzazione, non a quella della verità. Nessuna volontà, neppure se formalmente libera e previamente informata, può trasformare in educativo ciò che, per il suo contenuto intrinseco, contraddice la natura della persona e disordina l’intelligenza morale del minore. È questo il punto essenziale. Una visione antropologica falsa non diviene legittima perché comunicata preventivamente; un contenuto diseducativo non diviene conforme al bene perché approvato mediante modulo; una concezione della sessualità fondata sulla separazione tra corpo e identità, sulla riduzione del sesso a percezione soggettiva o sull’equiparazione indifferenziata di ogni forma relazionale non cessa di essere problematica solo perché la famiglia è stata posta nella condizione di conoscerla e, eventualmente, di accettarla. Il vizio della legge consiste, dunque, nell’adottare ancora il linguaggio tipico della modernità liberale: informazione, consenso, opzione, scelta, rifiuto. La famiglia viene sì richiamata, ma prevalentemente come soggetto chiamato ad autorizzare o a non autorizzare; non viene, invece, posta al centro come realtà naturale titolare di un compito educativo originario, anteriore allo Stato e non riducibile a una mera competenza partecipativa.
La scuola, a sua volta, non viene ricondotta in modo pieno alla propria funzione sussidiaria, ma resta potenzialmente abilitata a proporre contenuti antropologicamente sensibili, purché essi siano sottoposti a una procedura di trasparenza e adesione. In tal modo, il problema educativo viene amministrativizzato. L’educazione affettiva e sessuale è trattata come un’offerta formativa facoltativa, quasi fosse un segmento opzionale del curricolo, da accettare o rifiutare secondo una dinamica consensuale. In realtà, essa non è un’attività neutra tra le altre. Essa riguarda il rapporto dell’uomo con sé stesso, con il proprio corpo, con l’altro, con la differenza sessuale, con la generazione, con la responsabilità e con il bene. In essa è implicata, sempre, una determinata concezione dell’umano. Per questa ragione, il consenso informato può impedire la clandestinità dell’ideologia, ma non può impedirne la legittimazione. Può rendere palese il contenuto, ma non giudicarne la verità. Può tutelare la famiglia dall’esclusione procedurale, ma non restituirle, da solo, il primato sostanziale che le compete nell’ordine educativo. Può, insomma, contenere l’abuso, ma non fondare il giusto.
Ciò che sarebbe stato necessario non era, dunque, una legge costruita principalmente sulla volontà autorizzante, quanto una disciplina fondata sull’ordine oggettivo dell’educazione. La norma avrebbe dovuto affermare, in principio, che l’educazione dei figli appartiene primariamente alla famiglia e che la scuola vi concorre soltanto in via sussidiaria, nei limiti di una formazione conforme alla dignità della persona, all’unità di corpo e anima, alla realtà sessuata dell’essere umano, alla differenza tra uomo e donna, al pudore, alla responsabilità morale e al bene integrale del minore. Sarebbe stato, inoltre, necessario distinguere con nettezza l’insegnamento biologico e scientifico della sessualità, proprio delle discipline curricolari e ordinato alla conoscenza del corpo umano, dall’educazione affettiva e morale, che non può essere sottratta al giudizio primario della famiglia né consegnata al pluralismo indifferenziato delle opzioni ideologiche. La biologia istruisce circa il dato naturale, mentre l’educazione morale forma il giudizio sul bene. Confondere i due piani significa consentire che, sotto l’apparenza della neutralità scientifica, vengano introdotte visioni dell’uomo tutt’altro che neutrali.
La vera soluzione, pertanto, non consiste nel rendere consensuale qualunque contenuto, bensì nel dichiarare indisponibili alla volontà quei contenuti che contraddicono la verità della persona. Non basta dire che la scuola può proporre attività in materia affettiva e sessuale purché i genitori siano informati; occorre stabilire che la scuola non può proporre contenuti che dissolvano il legame tra corpo e identità, che riducano la sessualità ad autodeterminazione soggettiva, che oscurino la differenza sessuale o che relativizzino la funzione educativa e naturale della famiglia. Il consenso informato può, dunque, rimanere come presidio accessorio di trasparenza e garanzia, ma non può essere il fondamento dell’ordine educativo. Fondamento deve essere il primato della famiglia, la funzione sussidiaria della scuola, la tutela del minore e il riconoscimento che l’educazione non appartiene al dominio della pura scelta, bensì all’ordine della verità. La vera soluzione è questa: non autorizzare il possibile errore, semmai impedire che l’errore diventi educazione.
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