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GIORNALISMO

Codice deontologico, la parola al Garante della privacy

In questi mesi si è assistito a un'escalation di abusi da parte dei giornalisti, con un susseguirsi di scoop che violano la privacy e la dignità delle persone colpite. Il Garante della privacy propone una riforma ed eccone i punti essenziali.

Politica 21_03_2014
scoop

Se un giornalista con telecamera nascosta o altro mezzo fraudolento documenta un disservizio in un ospedale o in un ufficio pubblico esercita il diritto di cronaca o viola la privacy? Quando il cronista può occultare la sua identità per raccontare fatti ai quali assiste e che reputa di interesse pubblico? Il confine tra privacy e giornalismo è sempre stato labile e indefinito, ma da quindici anni esiste un Codice deontologico, scritto dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e approvato dal Garante privacy, che fissa alcuni paletti invalicabili per un corretto esercizio del diritto di cronaca. Quei paletti spesso sono stati spazzati via da un sedicente giornalismo d’inchiesta che ha in realtà trasformato certa informazione in barbaro strumento di lotta politica e di regolamento di conti tra poteri più o meno occulti.

Abbiamo assistito in questi anni a soprusi entrambi deprecabili: censure a giornalisti che avrebbero voluto scoperchiare pentoloni “maleodoranti”, ma anche casi di linciaggio mediatico senza possibilità di contraddittorio per personaggi pubblici sottoposti a una gogna tipica degli Stati autoritari. Per esempio, in materia di pubblicazione delle intercettazioni, il concetto di interesse pubblico è stato spesso il pertugio attraverso il quale è stata violata la riservatezza di personaggi pubblici, additati al pubblico ludibrio per fatti non penalmente rilevanti.

L’avvento della Rete ha amplificato queste distorsioni, proponendo a getto continuo violazioni dei principi deontologici spesso commesse da non giornalisti, cioè da soggetti produttori di informazioni ma non vincolati dalle Carte dei doveri che l’Ordine dei giornalisti ha lodevolmente prodotto con regolarità e costanza per tentare di disciplinare i singoli ambiti del diritto di cronaca.

Il Codice deontologico dei giornalisti per il trattamento dei dati (1998) è indubbiamente il riferimento principale per chi fa informazione, perché in tredici articoli declina i fondamentali precetti ai quali un cronista scrupoloso dovrebbe attenersi: tutela dei minori, rispetto della dignità umana, riservatezza massima sulle condizioni di salute o sulle preferenze sessuali, non discriminazione nel racconto dei fatti e, soprattutto, essenzialità nella pubblicazione dei particolari delle notizie.

Attorno al concetto di essenzialità ruota la discussione che in queste settimane vede su posizioni in parte diverse il Garante della privacy e l’Ordine dei giornalisti. Il primo, infatti, al termine di un confronto serrato con il secondo, ha prodotto un testo di riforma del Codice deontologico che introduce nuove garanzie ma fissa anche qualche divieto in più per i giornalisti, soprattutto quelli che fanno cronaca giudiziaria.

Il testo del Codice risulta ampliato (18 articoli, contro i 13 dell’edizione attualmente in vigore) e ora è al vaglio dell’Ordine nazionale dei giornalisti, che potrebbe chiederne modifiche. Ma quali sono le novità più discusse e controverse? Anzitutto, all’art.4 della nuova versione di Codice si riconosce il principio del diritto all’oblio (“Il giornalista evita di far riferimento, quando ciò non alteri il contenuto della notizia, a particolari relativi al passato. Nel diffondere, a distanza di tempo, dati identificativi del condannato, il giornalista valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato”). C’è già chi, tra i giornalisti, ha gridato alla censura, senza rendersi conto che questo principio è anche in discussione in sede europea e probabilmente verrà introdotto nella nuova normativa in materia di privacy, che sarà varata entro l’anno. Peraltro anche nella Costituzione si fa esplicito riferimento alla funzione rieducativa della pena e al diritto che ogni persona ha di ricostruirsi una “verginità” anche sul piano dell’immagine pubblica.

C’è invece un’apertura al diritto di cronaca rispetto alla tutela del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati. L’art.6 del nuovo testo proposto dal Garante prevede infatti che “il giornalista può dare notizia delle situazioni di rilevante interesse pubblico o denunciare abusi relativi a luoghi di cura, detenzione, riabilitazione, trattenimento o accoglienza per stranieri, fermo restando l’impegno a rendere non identificabili le vittime di tali abusi”.

È prevedibile, però, che le frizioni più acute tra giornalisti e Garante si scateneranno in materia di intercettazioni, cronaca giudiziaria e tutela dei vip. E’ giusto, come si evidenzia all’art.8 nuova versione, che il giornalista metta in evidenza nei suoi resoconti “l’eventuale contraddittorietà del comportamento dell’interessato rispetto alla sua dimensione pubblica e ai rapporti tenuti con i media precedentemente ai fatti oggetto di pubblicazione”, ma, nel contempo, “la sfera privata delle persone note, che esercitano funzioni pubbliche o la cui attività rivesta pubblico interesse deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”. Meno gossip, quindi, meno voyeurismo, più obiettività nell’analisi dei fatti.

Gli articoli 10 e 11 sono invece i più innovativi, disciplinano materie quasi assenti nel Codice attualmente in vigore e certamente faranno discutere. “Il giornalista – si legge all’art.10 - nel diffondere dati identificativi dell’indagato o dell’imputato, ne precisa la condizione giudiziaria nel rispetto della presunzione di non colpevolezza. Ferma restando l’esigenza di salvaguardare l’identità dei collaboratori di giustizia, la diffusione di dati identificativi di soggetti che a qualsiasi titolo siano stati ascoltati in un procedimento giudiziario è ammessa se necessaria alla comprensione della notizia. Il giornalista evita comunque la diffusione di tali dati quando possa comportare rischi per la vita e la sicurezza dell’interessato”. La formulazione non è delle più felici, ma il principio è sacrosanto: più sobrietà nelle cronache giudiziarie, meno processi mediatici.

E sulle intercettazioni (art.11) si introduce un argine provvidenziale: “Il giornalista, nella pubblicazione di dati personali contenuti in atti del procedimento o comunque raccolti mediante mezzi di ricerca della prova quali, in particolare, le intercettazioni, si attiene ai seguenti criteri: a) evita riferimenti ai soggetti non interessati ai fatti o al procedimento, salvo che sussista un eccezionale interesse pubblico; b) evita riferimenti ad aspetti privati che non hanno interesse pubblico; c) rispetta il principio dell’indispensabilità dell’informazione in caso di riferimenti a dati che attengano alla sfera sessuale e alla salute degli interessati; d) privilegia la pubblicazione del contenuto rispetto alla diffusione delle trascrizioni degli atti in tutti i casi in cui non sia compromesso il diritto di cronaca”. Niente più pubblicazioni indiscriminate di conversazioni registrate a strascico, con il coinvolgimento di soggetti estranei alle inchieste e rei soltanto di conoscere o intrattenere rapporti telefonici con soggetti attenzionati da qualche procura.