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INTERCOMUNIONE

Coccopalmerio saccheggia i testi della Chiesa

In un’intervista il cardinale Coccopalmerio, Presidente emerito del Pontificio consiglio per i testi legislativi, spiega perché sarebbe possibile che il coniuge protestante, sposato con un cattolico, possa ricevere l’Eucaristia “ogni volta che i due coniugi partecipano insieme alla santa messa”. Saccheggiare i testi del Magistero, decurtarli, manipolarli, minimizzare la fede della Chiesa: siamo certi che sia questa la via dell’ecumenismo? 

Ecclesia 10_08_2018

La legislazione sulla Comunione ai protestanti è ormai tamquam parieti inclinato (Sal. 61, 3), un muro che sta per cadere. Prima i vescovi tedeschi, cui il Papa ha fornito un appoggio non indifferente (vedi qui); adesso è il Cardinale Coccopalmerio, Presidente emerito del Pontificio consiglio per i testi legislativi, in carica fino allo scorso 7 aprile, ad entrare in scena.

In un’intervista ad hoc ad Andrea Tornielli, il cardinale milanese spiega perché sarebbe possibile che il coniuge protestante, sposato con un cattolico, possa ricevere l’Eucaristia “ogni volta che i due coniugi partecipano insieme alla santa messa”. Ma questo è già il gran finale, preparato domanda dopo domanda, violentando ad ogni passo i testi canonici e magisteriali.

Un’intervista che è un capolavoro di doppiogiochismo e alchimie teologiche: del can. 844 § 4 del Codice di Diritto Canonico (CIC), richiamato all’inizio dell’intervista e che delimita alla situazione di pericolo di morte o altra grave necessità la possibilità di comunicare sacramentalmente un protestante, non resta alla fine che il ricordo. E’ proprio Tornielli a fare il primo gioco di prestigio: “nell’enciclica Ut unum sint di Giovanni Paolo II, al numero 46 si parla di «casi particolari». E in un’altra enciclica di Papa Wojtyla, Ecclesia de Eucharistia, al numero 45 si parla di «circostanze speciali». Tenendo conto anche di queste significative varianti, che cosa significa esattamente «necessità grave e urgente»?”. Praticamente Tornielli sta mettendo in bocca a Coccopalmerio il modo di trasformare la grave e urgente necessità del CIC nei “casi speciali” di cui Papa Francesco aveva parlato nell’intervista sull’aereo di ritorno da Ginevra; dal supermercato delle encicliche di Giovanni Paolo II, mette nel carrello due espressioni: “casi particolari”, “circostanze speciali”. Prendete la prima e l’ultima parola… ed ecco lo sviluppo nella continuità!

Ma cosa affermano in realtà i due testi citati da Tornielli? Partiamo dall’enciclica Ut unum sint (UUS), 46: “è motivo di gioia ricordare che i ministri cattolici possano, in determinati casi particolari, amministrare i sacramenti dell'Eucaristia, della Penitenza, dell'Unzione degli infermi ad altri cristiani che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica, ma che desiderano ardentemente riceverli, li domandano liberamente, e manifestano la fede che la Chiesa cattolica confessa in questi sacramenti”. L’espressione “in determinati casi particolari” (notare che Tornielli omette l’aggettivo “determinati”) traduce piuttosto grossolanamente il latino “aliquibus in certis definitisque casibus peculiaribus”, che letteralmente significa “in alcuni casi singolari/eccezionali (peculiaribus), stabiliti/fissati/determinati (certis defintisque, sono due aggettivi pressoché sinonimi, accostati per rafforzare l’idea di qualcosa che è già definito, non arbitrario)”. La nota 78, per precisare ulteriormente il senso del § 46, rimanda proprio al can. 844 del CIC, nel quale appunto sono fissati, determinati tali casi. Basterebbe questo per capire che non si tratta affatto di una “significativa variante”, come afferma Tornielli, ma della conferma della restrizione del Diritto Canonico.

Concediamo che possano essere sfuggiti il testo latino e la nota; ma quando Tornielli dall’enciclica Ecclesia de Eucharistia (EdE), 45 tira fuori solo le “circostanze particolari”, viene alla luce la strategia poco onesta. Il testo completo, infatti, permette di capire che siamo in presenza dell’esatto opposto di un’apertura rispetto al CIC: “Se in nessun caso è legittima la concelebrazione in mancanza della piena comunione, non accade lo stesso rispetto all'amministrazione dell'Eucaristia, in circostanze speciali, a singole persone appartenenti a Chiese o Comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa cattolica. In questo caso, infatti, l'obiettivo è di provvedere a un grave bisogno spirituale per l'eterna salvezza di singoli fedeli, non di realizzare una intercomunione”. E ancora una volta si rimanda al CIC e si fa riferimento al paragrafo sopra citato di UUS, che dunque riceve una ulteriore e chiara interpretazione.

In sintesi: l’Eucaristia può essere data ai protestanti a singole persone (non in generale, o per gruppi e categorie) , in necessità gravi, che riguardano l’eterna salvezza della singola persona in causa. Inoltre, EdE, 45 ricorda che già UUS, 46 precisava che oltre a quella appena indicata, devono concorrere altre precise condizioni; infatti, i sacramenti della Penitenza, dell’Eucaristia e dell’Unzione dei malati possono essere conferiti solamente ai cristiani non cattolici “che desiderano ardentemente riceverli, li domandano liberamente, e manifestano la fede che la Chiesa cattolica confessa in questi Sacramenti”. E tanto per ribattere il chiodo, l’enciclica sull’Eucaristia ammonisce che “occorre badare bene a queste condizioni, che sono inderogabili, pur trattandosi di casi particolari determinati, poiché il rifiuto di una o più verità di fede su questi Sacramenti e, tra di esse, di quella concernente la necessità del Sacerdozio ministeriale affinché siano validi, rende il richiedente non disposto ad una loro legittima amministrazione”.

Di tutto questo non c’è traccia nella domanda di Tornielli, che invece saccheggia i testi per ricavarne quanto gli occorre con lo scopo, nemmeno troppo recondito, di aprire le praterie all’argomentazione di Coccopalmerio. Sua Eminenza poi, ovviamente, se ne guarda bene dal ricordare a Tornielli l’esistenza di questi dettagli e prosegue “da par suo” a far man bassa dei testi del Magistero. Riferendosi al testo del decreto del Vaticano II sull’ecumenismo, Unitatis Redintegratio (UR), 8, Coccopalmerio spiega che “questa «communicatio» è regolata soprattutto da due principi: esprimere l'unità della Chiesa; far partecipare ai mezzi della grazia. Essa è, per lo più, impedita dal punto di vista dell'espressione dell'unità; la necessità di partecipare la grazia talvolta la raccomanda”.

Di questo testo, il cardinal Coccopalmerio propone un’interpretazione tutta sua, come se la Santa Sede non l’avesse mai fornita, trascurando, tra l’altro, quello che è il principio universale: “I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti ai soli fedeli cattolici” (CIC, can. 844 § 1). Le disposizioni del § 4 non annullano il principio, ma lo declinano nei casi concreti di singole anime che, in casi gravi, desiderano ricevere il sacramento. La Chiesa mette avanti la salus animarum della singola persona ed è solo a questo punto che l’applicazione concreta del principio nei suddetti casi deve tener conto di due fattori, indicati da UR, 8, ossia esprimere l’unità della Chiesa, evitando così i pericoli di indifferentismo e scandalo, e rendere partecipi dei mezzi della grazia queste persone che si trovano in grave necessità spirituale. Il principio universale e i due aspetti indicati sono stati già sapientemente bilanciati dal legislatore nel Codice di Diritto Canonico, legislazione abbondantemente sostenuta e chiarificata dai successivi interventi di Giovanni Paolo II e della Congregazione per il Culto Divino.

Invece il Cardinale deduce, non si sa come, da questo testo che “i cristiani non cattolici hanno il diritto di ricevere i sacramenti. E la Chiesa cattolica ha il dovere di amministrare i sacramenti a questi cristiani”. Poi ricorda che la Chiesa cattolica “deve dare viva attenzione pastorale ai cristiani non cattolici che hanno in certi momenti grave bisogno o forte desiderio di ricevere i sacramenti e quindi li chiedono con particolare intensità”. Aggiunge inoltre che “amministrare i sacramenti come risposta alla necessità spirituale di conferire la grazia attraverso i sacramenti, specie nei casi di grave bisogno o di forte desiderio, esclude immediatamente e di per sé il pericolo di indifferentismo e di scandalo”. La libera interpretazione di Coccopalmerio aggiunge la parolina “specie”, assente nel can. 844, trasformando così una condizione necessaria in una delle possibili condizioni. Inoltre quelle condizioni che nei testi di UUS e EdE risultavano legate tra loro, mediante congiunzioni copulative, nell'originale interpretazione canonistica di Coccopalmerio vengono dissociate, mediante l’uso di disgiuntivi.

In altre parole, se nei testi del Magistero troviamo che la Comunione ad un protestante è lecitamente amministrata da un sacerdote cattolico se vi sia pericolo di morte o altra grave necessità e a singole persone e (scusate la voluta ridondanza della congiunzione) che desiderano riceverli e che li domandano liberamente e che hanno la stessa fede della Chiesa in questi sacramenti, per Coccopalmerio è sufficiente che ci sia o grave bisogno o forte desiderio. La cosa, che è già di per sé molto grave, ha dell’incredibile se si va a vedere l’Istruzione della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti Redemptionis Sacramentum, 85, la quale precisa proprio che “le condizioni stabilite dal can. 844 § 4, alle quali non può essere derogato in alcun modo, non possono essere separate tra loro; è, pertanto, necessario che tutte siano sempre richieste simultaneamente”. Esattamente il contrario di quanto fatto dal Cardinale.

Dopo aver preso congedo dalla grammatica, il cardinale Coccopalmerio manda in ferie anche il lessico: la “grave necessità”, cui – si è visto – rimandano tutti gli interventi successivi alla promulgazione del can 844, sparisce per lasciare il posto, in via definitiva, al “caso eccezionale”, che diventa criterio dirimente, ed “il grave bisogno spirituale per l'eterna salvezza” di EdE, 45 diventa una semplice “necessità spirituale”. Il cardinale si chiede: “l’ipotesi dei due coniugi [di cui uno cattolico e l’altro non cattolico, che partecipano insieme alla Messa cattolica, n.d.a]… presenta un carattere di eccezionalità, è risposta ad una necessità spirituale?”. La risposta è ovviamente affermativa e viene così argomentata: “la eccezionalità consiste nel fatto che questi poveri coniugi sono purtroppo costretti a fare una dolorosa scelta: o l’uno va a ricevere la santa comunione mentre l’altro se ne astiene (ma questo dividerebbe una coppia unita nel matrimonio e nell’affetto), oppure entrambi si astengono (ma questo sarebbe di per sé in contrasto con il naturale comportamento di un fedele che partecipa alla messa…)”. E precisa che “il carattere di eccezionalità che abbiamo sopra rilevato si verifica ogni volta che i due coniugi partecipano insieme alla santa messa. L’eccezionalità del caso, ogni volta, determina logicamente l’eccezionalità della concessione, ogni volta”.

Cosa rimanga del singolo caso, della grave necessità, etc. lo giudichi il lettore. E giudichi anche la strana alternativa proposta dal Cardinale, che non prevede di prendere in considerazione un cammino di conversione della parte non cattolica. La sincera sofferenza che i coniugi in tali situazioni possono effettivamente avvertire, anziché essere considerata con sapienza e rispetto come uno strumento di cui il buon Dio si serve per richiamare nell’unico ovile quanti “sono privi di quei tanti doni ed aiuti celesti che solo nella Chiesa Cattolica è dato di godere” (Mystici Corporis), viene utilizzata come giustificazione per scalzare la disciplina della Chiesa. E’ la stessa logica che abbiamo visto in Amoris Laetitia: anziché fare di tutto perché venga tolto il peccato di adulterio in chi vive in unioni irregolari, si vuole togliere la sofferenza di non poter ricevere l’Eucaristia, lasciando il problema…

L’affermazione più grave deve però ancora venire. Dopo aver litigato con il lessico e la grammatica, il Cardinale Coccopalmerio fa decisamente a pugni con l’ortodossia. Tornielli pone una difficoltà: che ne è di una delle condizioni richieste ai cristiani non cattolici per poter ricevere l’Eucaristia, l’Unizione e la Penitenza, in situazioni di grave necessità, e cioè di avere la stessa fede della Chiesa riguardo ai sacramenti? Secondo Coccopalmerio, “la risposta è semplice. E’ necessario e sufficiente credere che il pane e il vino consacrati nella santa messa sono quella realtà che Gesù ha indicate nell’ultima cena […] E’ quindi necessario e sufficiente credere che il pane e il vino sono nel sacramento dell’Eucaristia il corpo e il sangue di Gesù. Aderire a spiegazioni teologiche, anche di altissimo valore come la dottrina della transustanziazione, non è condizione necessaria”. E aggiunge: “Ora, dobbiamo riconoscere che avere fede nell’Eucaristia come appena indicato dovrebbe verificarsi con facilità in chi si accosta alla mensa del Signore”.

Semplice? Mica tanto. Il problema è che la fede nella conversione di tutta la sostanza del pane e del vino nel Signore Gesù, nel momento della consacrazione e della permanenza reale e sostanziale della sua Persona, anche al di fuori della celebrazione, non è una “spiegazione teologica di altissimo valore”, ma è la dottrina vincolante della Chiesa. Bisognerebbe domandarsi come mai la Chiesa, al tempo della rottura protestante, non abbia accolto l’insegnamento di Lutero, che pure credeva nella presenza reale, ma lo ha al contrario condannato. Il Concilio di Trento non ha indicato la fede cattolica nell’Eucaristia come qualcosa in più, ma come ciò che è essenziale per la dottrina cattolica, circa il sacramento dell’Eucaristia e ha anatemizzato chi sostenesse in modo insufficiente la divina Presenza.

Ed ogni cattolico, anche quello che non sa pronunciare la parola transustanziazione, o quello che non riesce a spiegare in modo preciso di cosa si tratti, ha questa fede. Basti pensare al fatto che i cattolici, a differenza dei protestanti, adorano il loro Signore presente nell’Eucaristia, anche al di fuori della celebrazione; genuflettono quando passano davanti al tabernacolo e salutano l’Uomo-Dio presente nell’Ostia santa; ricevono l’Eucaristia nelle loro case, quando sono malati, al di fuori della celebrazione, credendo di ricevere realmente e sostanzialmente il loro Signore.

Questi gesti uniscono tra loro i semplici e i dotti, i santi e i peccatori, ma non i protestanti e i cattolici. Allora, evidentemente, qualche differenza ci sarà e dietro l’espressione “presenza reale”, che accomuna cattolici e luterani, ci sono fedi diverse, da cui scaturiscono atteggiamenti concreti diversi e non solo differenti spiegazioni teologiche. E di queste fedi diverse, solo una è vera. Paolo VI, nell’enciclica Mysterium fidei, si premurava di assicurarsi che il modo della presenza eucaristica fosse chiaramente creduto: “Perché nessuno fraintenda questo modo di presenza […] è necessario ascoltare docilmente la voce della Chiesa docente e orante. Ora, questa voce, che riecheggia continuamente la voce di Cristo, ci assicura che Cristo non si fa presente in questo Sacramento se non per la conversione di tutta la sostanza del pane nel corpo di Cristo e di tutta la sostanza del vino nel suo sangue; conversione singolare e mirabile che la Chiesa Cattolica chiama giustamente e propriamente transustanziazione”.

Saccheggiare i testi del Magistero, decurtarli, manipolarli, minimizzare la fede della Chiesa: siamo certi che sia questa la via dell’ecumenismo?