Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
COSA FARE

Dat o no? Meglio non scriverle: è scendere a patti

Scrivere o no le Dat? C'è chi pensa di difendersi dall'eutanasia redigendo una Disposizione anticipata di trattamento che allontani il rischio. Di per sè non sarebbe un male, ma la buona intenzione può portare a effetti diametralmente opposti. Oltre a confermare di scendere a patti con una legge eutanasica che invece si deve estirpare alla radice. 

Vita e bioetica 20_12_2017

Dat o non Dat? Questo è il dilemma dopo il varo della legge sull’eutanasia. Comprensibilmente alcuni paventano il rischio di finire morti ammazzati contro la loro volontà da questa norma iniqua e dunque pensano di difendersi redigendo una Disposizione anticipata di trattamento che allontani il più possibile tale rischio. Ad esempio il sig. Rossi potrebbe temere che, in caso di perdita di coscienza per incidente o trauma di diversa natura, gli nomino un rappresentante legale e questo decida di farlo morire privandolo di nutrizione e idratazione.

Meglio prevenire – pensa il sig. Rossi – e predisporre una Dat più o meno di questo tenore: “Non voglio l’eutanasia, dunque non voglio essere privato di idratazione e nutrizione assistita e parimenti non voglio essere oggetto di pratiche che configurano accanimento terapeutico. Di contro voglio essere sempre curato al meglio”. E’ una scelta eticamente condivisibile? La risposta non può che essere articolata.

Partiamo dall’art. 3 della legge che disciplina le Dat riportando solo il comma 1: “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata fiduciario, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”.

La prima domanda che ci dobbiamo fare è se questo articolo comanda un’azione malvagia o legittima una facoltà malvagia. La risposta è no: non comanda atti né concede facoltà intrinsecamente malvagi, bensì disciplina facoltà di per sé lecite. Quindi – ad un primo e superficiale esame - avremmo un articolo in sé eticamente lecito inserito in una legge malvagia. E dunque il sig. Rossi di cui sopra, avvalendosi delle facoltà indicate da questo comma, allorché redigesse una Dat in cui rifiutasse l’eutanasia e l’accanimento terapeutico e chiedesse di essere sempre curato compierebbe un atto di per sé buono.

Di contro ci potrebbe essere qualcuno che potrebbe usare di questo articolo per scopi personali non moralmente accettabili (d’altronde capita con tutte le leggi eticamente accettabili). Ad esempio il sig. Bianchi potrebbe redigere una Dat perché vuole l’eutanasia. Potremmo dire che abuserebbe di uno strumento normativo buono (il singolo articolo) per fini malvagi. Come una zappa che può essere usata per dissodare il terreno oppure per commettere un omicidio.

Ma c’è un primo importante distinguo da fare. Se andiamo a leggere con attenzione questo comma e gli altri commi che riguardano le Dat scopriamo che, sebbene nessuno di essi non prescriva azioni malvagie, tali commi indicano comportamenti non proporzionati al bene comune, non adeguati al bene della persona, configurando quindi un complessivo articolo 3 ingiusto. Infatti una legge come un singolo articolo di legge può essere iniquo non solo quando comanda o legittima condotte malvagie (abortire ad esempio), ma anche quando indica un fine buono (pagare le tasse) difettando di giusta proporzione con il fine (tasse troppo esose). Ossia le modalità per soddisfare il fine non sono adeguate al fine stesso.

Tommaso D’Aquino scrive: “Un atto che parte da una buona intenzione può diventare illecito, se è sproporzionato al fine” (Summa Theologiae, II-II, q. 64, a. 7 c.). Se andiamo a leggere questi commi scopriamo che le finalità del primo comma in sé non malvagie corrono il rischio di essere piegate a logiche eutanasiche (sono inadeguate alle finalità indicate e più in generale al bene della persona), ad esempio lasciando discrezionalità ampia di sospensione di cure salvavita a fiduciario e medico oppure non specificando bene cosa significhi “incapacità di autodeterminarsi” (anche un ubriaco è incapace di autodeterminarsi), oppure potendo interpretare le parole del dichiarante in senso favorevole all’eutanasia dato il possibile ampio margine di incertezza che portano con sé dichiarazioni di questo tipo.

Dunque attenzione al primo distinguo: il sig. Rossi se redigesse le sue Dat chiedendo di non venire ucciso ma curato compierebbe un’azione buona, invece i legislatori che hanno votato questa legge sulle Dat hanno compiuto un’azione malvagia, non solo perché hanno approvato alcuni articoli che aprono esplicitamente all’eutanasia, ma anche perché hanno approvato altri articoli specifici sulle Dat assai pericolosi per il bene della persona. Se io vendo un petardo che so che ha una buona probabilità di ferire chi lo usasse ho compiuto un’azione moralmente riprovevole.

Torniamo al sig. Rossi che in ipotesi astratta avrebbe compiuto un atto buono. La morale naturale insegna che un atto astrattamente buono quando è calato nelle contingenze può diventare malvagio ad esempio perché diventa dannoso.  Esemplifichiamo: mangiare dolci è un atto in sé buono, mangiare dolci se si è diabetici è un atto in genere da evitare. Questo esempio ci porta a formulare il seguente principio morale: compreso che un atto non è intrinsecamente malvagio occorre verificare se promette più utilità o più danni. In altri termini, dal punto di vista morale non è sufficiente aver compreso che un atto sia in sé buono per poterlo compiere, occorre anche verificare che sia efficace e non dannoso.

A volte quindi è bene evitare di assumere una condotta di per sé buona se inefficace o addirittura dannosa. E’ il medesimo principio prima espresso: “Un atto che parte da una buona intenzione può diventare illecito, se è sproporzionato al fine”. La buona intenzione di redigere le Dat per scampare all’eutanasia può portare, per un insieme di circostanze, a realizzare effetti diametralmente opposti.

Il campo è quindi assai scivoloso perché bisogna prevedere gli effetti positivi e negativi di un’azione nel futuro e valutare nel complesso se il gioco vale la candela, val a dire se c’è una proporzione maggiore di effetti positivi su quelli negativi. Calcolo spesso assai complicato da fare perché le variabili che possono influire su di esso sono pressoché infinite. Ma ahinoi ora non possiamo sottrarci alla domanda: è utile o no, ormai approvata la legge, redigere le Dat? Perché anche decidere di non redigere le Dat potrebbe essere più dannoso che redigerle.

La soluzione che offriremo non può, per sua natura, avere il crisma dell’infallibilità, proprio perché è un giudizio morale basato sul criterio di efficacia, ossia sulla previsione di effetti futuri calata nella contingenza degli eventi che di loro sono sempre mutevoli. Gli effetti positivi e negativi che dobbiamo tenere in considerazione in modo prioritario possono essere rinvenuti, a parere dello scrivente, essenzialmente in due ambiti: quello privato e quello pubblico.

Partiamo dall’ambito privato che è quello più importante. Effetto positivo: il sig. Rossi redige le Dat perché così spera di scampare all’eutanasia. Passiamo agli effetti negativi di questa azione che fanno riferimento soprattutto alla fragilità intrinseca dello strumento Dat. Questo documento, per motivi che più volte abbiamo denunciato (https://lanuovabq.it/it/14-12-2017-litalia-sancisce-il-diritto-di-farsi-uccidere), di suo è inefficace rispetto al fine di tutelare le volontà del dichiarante ed anzi è controproducente. E’ uno strumento che facilmente può essere usato per sopprimere chi invece voleva solo vivere. E’ un po’ come usare una granata pensata per difendersi dai nemici che nove volte su dieci ti scoppia in mano.

Si obietterà: usiamo le Dat solo per indicare la figura del fiduciario, persona da noi scelta perché certi che mai vorrà la nostra morte. Obiezione buona, ma allo stato attuale delle cose (però chissà a quali derive andremo incontro in futuro), non serve passare per le Dat per evitare di essere uccisi. Infatti il medico non può da sé prendere la decisione di staccare la spina, può farlo solo se è la persona cosciente ad averlo chiesto, oppure, se incosciente, se lo ha chiesto per tramite le Dat con o senza fiduciario, oppure dietro richiesta di genitori, tutori, etc.. Il paziente incosciente senza Dat dovrà essere curato e qualora venga nominato un suo rappresentante legale questi di solito viene scelto tra la cerchia di persone che vuole bene al paziente - coniuge, parenti, etc. – e che quindi non vuole di certo la sua morte.

Qualcuno controreplicherà: bene, allora scegliamo in anticipo questa persona indicandola nelle Dat. Non ci sarebbe nulla di male a farlo. E qui passiamo all’ambito pubblico. Eccetto in ipotesi particolari che consigliano di indicare per iscritto una persona che tuteli la nostra incolumità qualora perdessimo conoscenza perché ad esempio si teme che qualcuno abbia tutto l’interesse di staccarci la spina, anche nel caso di uso delle Dat per indicare solamente la persona del fiduciario sarebbe sconsigliabile redigere le Dat perché daremmo man forte all’ideologia eutanasica, accelereremmo il processo culturale a favore della dolce morte nella coscienza collettiva. Infatti  le Dat sono innervate dallo spirito eutanasico, sono strumento da sempre pensato da chi vuole l’eutanasia e da sempre associato a tale pratica nelle leggi pro-dolce morte. Ergo diffondono il credo eutanasico anche se redatte per scopi buoni e quindi potrebbero aiutare altri, configurando una collaborazione materiale al male, a redigere le Dat per scopi eutanasici. Si tratta quindi in buona sintesi di ragioni di inopportunità assai rilevanti.

Inoltre su un piano politico di più ampio respiro dire “Sì alle Dat” riproporrebbe quella strategia fallimentare già vista innumerevoli volte in merito ai principi non negoziabili quali divorzio, aborto, fecondazione artificiale e Unioni civili: evitare di attaccare alla radice la mala pianta di queste leggi inique e concentrarsi solo su alcuni rametti periferici, sfoltendo qualche fogliolina ingiallita. Dire “Sì alle Dat” significherebbe sul piano culturale e politico un’accettazione passiva della ratio della legge sull’eutanasia, perché avremmo fatto nostro uno strumento voluto dal nemico, e una battaglia di retroguardia solo sulle conseguenze pratiche e non sui principi ispiratori della legge. Un atteggiamento puramente difensivo – che ovviamente ci deve essere – senza quello offensivo – altrettanto doveroso, un’ammissione implicita di definitiva sconfitta impossibile da ribaltare e una volontà di venire a patti con il nemico chiedendo un prezzo per la resa non troppo esoso. Invece dire “No alle Dat” esprimerebbe un efficace rigetto in radice dello spirito di questa legge ingiusta e di qualsiasi sua applicazione.

Per citare un esempio del compianto Mario Palmaro, chi è contrario alla pena di morte non si batte per l’abolizione della sedia elettrica accettando che il condannato muoia solo per iniezione letale, bensì si batte perché tale pena venga definitivamente cancellata in tutte le sue modalità applicative. Vogliamo iniziare a invertire la rotta? Non sottoscriviamo le Dat.