Sulla via della creazione artificiale dell'uomo
Il Ministero della Salute irlandese ha redatto uno schema di legge sulla fecondazione artificiale. In 190 pagine spiana la strada all'utero in affitto, alla fecondazione artificiale per single maschi o coppie omosex, fecondazione postuma, genetica pre-impianto e selezione in base al sesso del nascituro. Manca solo la clonazione...
Il Ministero della Salute irlandese ha redatto uno schema di legge sulla fecondazione artificiale (FA) che andrà a rinnovare il quadro normativo vigente e che è stato approvato dal Governo lo scorso 3 ottobre. Ora tale schema confluirà in un disegno di legge che dovrà essere approvato dal Parlamento.
Analizziamo per sommi capi questo documento di 190 pagine che introduce alcune decisive novità. La FA può essere richiesta, oltre che da coppie sposate, anche da conviventi, etero o omosex, dalle donne single o da uomini single. L’età per la richiesta deve essere ricompresa tra 21 e 47 anni. Si può trasferire nell’utero della donna solo un embrione per ogni ciclo, eccezionalmente si arriva a due. Non si prevede il numero massimo di cicli a cui si potrebbe sottoporre una donna. In merito all’eterologa le persone, come già previsto dalla legge attuale, possono donare i propri gameti ma, dato che si sa che i donatori scarseggiano, nella bozza di legge è prevista la possibilità che i gameti non usati per una FA di una coppia possano essere donati da quest’ultima per future fecondazioni eterologhe. Il numero massimo di coppie o soggetti che possono ricevere gameti da un unico donatore è quattro per ogni Stato (è prevista quindi anche una sorta di esportazione di gameti ed embrioni). All’eterologa possono accedere coppie eterosessuali, coppie lesbiche e donne single. Per le coppie omosessuali e i single maschi è prevista la maternità surrogata come vedremo a breve.
Non si possono creare embrioni per darli a terzi. Ciò vuol dire che è permessa solo l’eterologa dove un gamete viene da almeno un membro della coppia. L’unica eccezione viene dagli embrioni soprannumerari, ossia da quelli che non sono stati impiantati in utero e rimangono in un freezer, i quali possono essere donati ad altre coppie, per un massimo di quattro, oppure destinati alla ricerca e quindi a morte certa. E’ vietato invece produrre embrioni specificatamente per fini di ricerca.
Lo schema inoltre legittima la fecondazione post-mortem, cioè la fecondazione praticata usando gameti di una persona ormai deceduta o embrioni prodotti con l’uso di gameti che provenivano sempre da persona defunta. Occorre però il consenso del de cuius. Tali gameti ed embrioni possono essere utilizzati solo dal partner della persona deceduta e dopo almeno un anno dalla sua morte. Il caro estinto verrà considerato genitore del figlio solo se il partner sopravvissuto fornirà il suo consenso.
La bozza di legge permette altresì la diagnosi genetica pre-impianto per rilevare solo quelle malattie genetiche ricomprese in uno specifico elenco. La selezione degli embrioni in base al sesso è consentita se si riscontra una maggiore propensione di un sesso rispetto all’altro ad ammalarsi di una certa patologia genetica. Facile prevedere che ci saranno abusi giocando sul rischio di malattie legate al sesso dell’embrione.
Come accennato lo schema del Governo irlandese prevede anche la maternità surrogata che si può declinare in due tipologie: la “surrogazione domestica” in cui la madre surrogata fornisce oltre all’utero anche l’ovocita e la “surrogazione gestazionale” in cui la donna fornisce solo l’utero. Un gamete deve comunque venire dal soggetto o dalla coppia richiedente. Le due surrogazioni consistono dal punto di vista legale in un accordo – un vero e proprio contratto sottoposto a verifica giudiziaria - tra madre surrogata ed “aspirante genitore” – per usare le espressioni testuali – volto a trasferire le genitorialità dalla madre surrogata ai richiedenti. La donna che vuole affittare il proprio ventre deve sottoporsi ad un’indagine psico-fisica, avere un’età compresa tra i 25 e i 47 anni ed avere avuto almeno un figlio. Insomma, cercasi donna con esperienza materna. Le condizioni per accedere all’utero in affitto da parte degli aspiranti genitori includono anche la previsione che la gravidanza potrà recare danno alla salute della donna, intesa anche come salute psichica. Quindi il solo fastidio di pensarsi gravide potrà legittimare la richiesta. Altro criterio: l’incapacità di rimanere incinta. Criterio ovviamente valido anche per i maschi single e le coppie omosessuali maschili. Come per i donatori di gameti anche la madre surrogata avrà diritto solo al rimborso delle spese vive, comprese quella sostenute dal marito di lei, per viaggi, assenze sul posto di lavoro, esami clinici, etc. E’ vietata qualsiasi pubblicità in merito alla maternità surrogata. Al compimento del 18° anno di età, la persona nata da utero in affitto potrà chiedere informazioni sulla sua madre surrogata. Quest’ultima potrà conservare l’anonimato, ma l’ultima parola spetterà al giudice e quindi deciderà lui se rivelare l’identità della donna o meno. Stesso discorso per i donatori di gameti coinvolti nella pratica dell’utero in affitto. Le informazioni richieste possono anche riguardare bambini concepiti dal medesimo donatore per sapere quanti e quali fratellini ad esempio ha concepito un medesimo padre. A tali bambini, che nel frattempo magari sono diventati ragazzi o adulti, è concesso di rimanere anonimi.
E’ vietata la clonazione umana, la modifica del genoma umano anche a fini terapeutici, la donazione e sostituzione mitocondriale, la creazione di un embrione ibrido avente parte del corredo cromosomico umano e parte animale. Come abbiamo già visto è invece permessa la ricerca sugli embrioni e in special modo quella finalizzata ad ottenere cellule staminali embrionali.
Lo scatto del Governo nel rendere ancor più liberale l’accesso alla FA è notevole. Infatti il quadro normativo precedente prevedeva “solo” la FA omologa ed eterologa, per coppie sposate o conviventi oppure per donne single o coppie lesbiche. Niente utero in affitto – anche se alcune vertenze giudiziarie avevano già ormai aperto la strada in senso permissivo – e quindi niente FA per single maschi o coppie omosex maschili, niente fecondazione postuma, niente genetica pre-impianto e niente selezione in base al sesso del nascituro.