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ROTA ROMANA E ITALIA

Quel matrimonio non s'ha da fare, dice lo Stato

La decisione di un giudice ecclesiastico viene considerato turbamento dell'ordine pubblico. Incredibile.

Attualità 24_01_2011
giudice

È dal tempo de I promessi sposi del Manzoni che c’è sempre qualche Azzeccagarbugli intento a mettere il bastone tra le ruote negli affari della Chiesa in tema di matrimoni. Allora per dire che quel matrimonio tra Renzo e Lucia «non s’ha da fare», oggi al contrario per mantenerlo in vita. Veniamo ai fatti.

Nel 1972 Gianpaolo e Maria Lorenza si sposano. Successivamente nel marzo del 2001 Gianpaolo ottiene dalla Rota Romana la dichiarazione di nullità del matrimonio perché la donna gli aveva sempre taciuto il proposito di non avere figli. Tale proposito contraddice una delle finalità del matrimonio: il bonum prolis. Sposarsi anche solo con la riserva mentale di non voler figli significa per la Chiesa non sposarsi affatto. In parole povere quel matrimonio tra Gianpaolo e Maria mai è venuto ad esistenza. Passano alcuni anni e nel 2007 i giudici del Tribunale d’Appello di Venezia convalidano in sede civile la nullità canonica, cioè fanno valere anche nel nostro ordinamento giuridico gli effetti canonici del decreto della Segnatura Apostolica. Ergo anche per le nostre leggi Gianpaolo e Maria non sono mai stati marito e moglie.

Ma la storia non finisce qui. Di recente Maria ricorre in Cassazione perché non vuole che il suo matrimonio sia dichiarato nullo. La Cassazione le dà ragione per due motivi. Primo perché vent’anni di convivenza significano accettazione del rapporto matrimoniale: in buona sostanza i giudici stanno dicendo al supposto marito che è fuori tempo massimo per far valere le sue ragioni. Il secondo motivo fa riferimento al fatto che la decisione del giudice ecclesiastico è «contraria all’ordine pubblico». Cerchiamo di capirci qualcosa.

Con il Concordato tra Stato e Chiesa alcuni capi di nullità matrimoniali previsti dal Codice di diritto canonico valgono anche in ambito civile per il nostro ordinamento. Se per esempio la Sacra Rota sancisce che un matrimonio è nullo perché Tizio ha costretto Caia a sposarsi, attraverso un procedimento detto di “delibazione” anche i giudici italiani possono dichiarare nullo quel vincolo matrimoniale. Nel nostro caso i giudici di Venezia ex art. 122 del Codice Civile affermarono che il vincolo di coniugio tra Gianpaolo e Maria è inesistente per errore essenziale su qualità della persona: se Gianpaolo avesse saputo al tempo delle nozze con Maria che questa non voleva avere dei figli non si sarebbe mai sposato. Si dice che questo tipo di errore inficia il consenso rendendolo invalido.

Questo è un esempio in cui un motivo di nullità canonica è accettato anche dal nostro ordinamento giuridico, perché l’errore sulla persona è un capo di nullità previsto anche dal nostro Codice Civile. Non ci sono dunque atteggiamenti di favore dello Stato italiano verso le norme giuridiche della Chiesa Cattolica, ma semplice riconoscimento che alcune disposizioni canoniche sono identiche o molto simili a quelle del nostro ordinamento e quindi producono i medesimi effetti anche in ambito civile. Di conseguenza la Cassazione non mette in forse questa motivazione che ha portato alla nullità canonica recepita altresì dalle nostre leggi. Infatti afferma che c’è stato sì errore sulla persona tale da invalidare civilmente il matrimonio, ma aggiunge che dopo così tanto tempo il rapporto di coniugio per così dire è riemerso dalle sue ceneri.

In parole povere è stato un matrimonio nato nullo ma i 20 anni trascorsi dalla celebrazione lo hanno magicamente reso valido. Qualche obiezione. I giudici devono applicare la legge non crearla. Ora nel nostro ordinamento giuridico non c’è traccia della possibilità che un comportamento concludente - convivenza protratta per anni - abbia la capacità di rendere esistente ciò che non lo è mai stato. Il Codice Civile prevede delle soluzioni per sanare l’errore, ma non c’è traccia di quella proposta dai magistrati della Cassazione. I magistrati si sono cxioè inventati la regola, non presente nel nostro codice, che se uno scopre dopo 20 anni di essere stato ingannato non può più chiedere la nullità. Ma purtroppo quello che conta è ciò che c’è scritto nelle leggi, non l’inventiva dei giudici. La Cassazione allora non va contro tanto a ciò che hanno detto i giudici canonici, ma a quello che dicono le nostre norme.

Seconda obiezione: perché gli ermellini della Cassazione hanno tirato in ballo il motivo che attiene all’ordine pubblico? Perché per il nostro ordinamento giuridico questo tipo di sentenze ecclesiastiche possono essere rigettate solo se contrastano con l’ordine pubblico. Ora c’è da domandarsi come l’inganno subito da Gianpaolo possa in qualche modo turbare la serena convivenza civile, dato che, così ci pare, l’unico ad essere turbato dovrebbe essere soltanto il povero Gianpaolo.  Il rimando all’ordine pubblico è invece un velato messaggio dei magistrati: “Attenti italiani, le regole giuridiche di Santa Romana Chiesa possono sovvertire la nostra pacifica e laicissima vita civile. Non vogliamo ingerenze”.

Infine uno degli aspetti più inquietanti di tutta questa vicenda sta nel fatto che la Cassazione attacca il principio di libera autodeterminazione. Caio si rende conto che è stato ingannato per una vita intera e cerca di porre rimedio a simile danno, chiedendo di essere liberato da un vincolo che a queste condizioni mai avrebbe voluto porsi sulle spalle, ma non viene ascoltato. Curioso il comportamento della Cassazione: nel caso Eluana usarono il principio di autodeterminazione al fine di sopprimere la sua vita contro la sua stessa volontà (mai Eluana chiese di morire), e qui invece se ne infischiano completamente del principio di autonomia, cioè di cosa vuole Gianpaolo. Storia vecchia: due pesi e due misure.