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AUSTRALIA

Inizia l'opera di demolizione del segreto confessionale

In Australia una legge impone ai sacerdoti di violare il segreto confessionale per i pedofili. Ingiusta e dannosa. Produrrebbe l'effetto contrario perché nessuno si confesserebbe più e verrebbe meno il riparare il male fatto. Così, applicandola a aborto e omicidio, si aggiungerebbero altri casi e a rischio sarebbe la salus animarum.

Libertà religiosa 14_06_2018

In Australia è stata varata una legge regionale che impone ai sacerdoti cattolici di Canberra di violare il segreto confessionale qualora il penitente sia un pedofilo (tempo fa una proposta simile venne fatta anche in Irlanda). Se il prete entro 30 giorni non denuncia quanto ascoltato in confessionale finirà nei guai con la giustizia. La legge entrerà in vigore il 31 marzo del 2019.

Vediamo cosa dice il Codice di diritto Canonico sul segreto confessionale: “Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa” (can. 983 § 1). Il Catechismo della Chiesa cattolica ripete nella sostanza questa indicazione e aggiunge: “Questo segreto, che non ammette eccezioni, si chiama il ‘sigillo sacramentale’, poiché ciò che il penitente ha manifestato al sacerdote rimane ‘sigillato’ dal sacramento” ( n. 1467). Il sigillo sacramentale copre tutto ciò che si è ascoltato in confessione: i peccati (mortali e veniali); le eventuali spiegazioni complementari (circostanze di luogo e di tempo, il fine, i complici etc.); la penitenza imposta;  la negata o differita assoluzione; le condizioni di vita del penitente, ovviamente se apprese solamente nel confessionale. L’obbligo di osservare il segreto grava anche su coloro i quali hanno avuto modo, seppur non intenzionalmente, di ascoltare la confessione. Il sigillo sacramentale è da rispettare anche in caso di negata assoluzione.

Il confessore se rivela direttamente il contenuto della confessione incorre nella scomunica latae sententiae, ipso facto ossia per il fatto stesso di aver rotto il sigillo sacramentale (can. 1388). Se invece lo rivela indirettamente, ossia fa intendere senza però essere esplicito, le pene sono diverse. Anche chi, non essendo il confessore, ha appreso il contenuto della confessione e lo rivela incorre in alcune gravi pene canoniche.

Dunque non si può mai rivelare quanto appreso in confessionale, nemmeno per fini nobilissimi, quali la sicurezza nazionale o l’evitare altri crimini. Il sacerdote chiamato in un giudizio canonico non può rivelare nulla, nemmeno se autorizzato dal penitente stesso (can. 1550, § 2, n. 2). Terminata la confessione il sacerdote non può far riferimento alle cose apprese nemmeno con il penitente stesso, a meno che non sia lui a volerlo. C’è un solo caso in cui lecitamente si può venir meno seppur parzialmente a questo obbligo: alcuni peccati possono essere perdonati solo con l’autorizzazione del vescovo o del Papa. In queste ipotesi è prevista una particolare procedura perché il confessore informi ad esempio il suo vescovo della necessità della sua autorizzazione, ma solo con il consenso del penitente, senza rivelare troppi dettagli e soprattutto non rivelando l’identità del penitente.

E se il confessore rischiasse la vita? Anche in questo caso la Chiesa impone il silenzio. Così Giovanni Paolo II in un discorso del marzo del 1994 tenuto ai membri della Penitenzieria apostolica e ai padri penitenzieri delle basiliche romane: “la divina istituzione e la legge della Chiesa lo [il confessore] obbligano […] al totale silenzio usque ad sanguinis effusionem”. Fino all’effusione del sangue. Ne ha dato prova san Giovanni Nepomuceno che incarcerato e torturato per ordine di Venceslao IV, re di Boemia, non volle rivelare quanto appreso in confessione dalla sposa del re, Giovanna di Baviera. Il suo segreto finì in fondo al fiume Moldava nel 1393. Il divieto di rompere il sigillo sacramentale è di diritto divino come rammenta lo stesso pontefice sempre nella medesima occasione prima accennata: “Avendo Nostro Signore Gesù Cristo stabilito che il fedele accusi i suoi peccati al ministro della Chiesa, con ciò stesso ha sancito, l’incomunicabilità assoluta dei contenuti della confessione rispetto a qualunque altro uomo, a qualunque altra autorità terrena, in qualunque situazione”. Da ricordare infine che il nostro codice di procedura penale tutela il segreto confessionale, nonché tutto quanto appreso in virtù del ministero sacerdotale. Così anche l’art. 4  del  Nuovo accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, siglato il 18 febbraio 1984.

Ma veniamo ora ai motivi per cui esiste il sigillo sacramentale, indicando prima quelli meno importanti e poi quelli più significativi. In primo luogo si lederebbe la buona fama del penitente (ovviamente questa motivazione non reggerebbe di fronte a crimini odiosi come la pedofilia). In secondo luogo si verrebbe meno alla giustizia, ossia si defrauderebbe il penitente della fiducia che ha riposto nel confessore. Dato che il confessore opera in persona Christi e Cristo non tradisce mai, il tradimento del segreto violerebbe un precetto di morale e di fede. In terzo luogo il segreto ha un significato altamente simbolico: le colpe nella confessione vengono distrutte dall’amore di Dio e non rimane più nulla di esse, nemmeno il ricordo. Infine indichiamo il motivo principale e lo facciamo usando le parole di mons. Christopher Prowse arcivescovo di Canberra e Goulburn il quale, sul Canberra Times, ha criticato aspramente la neo legge australiana: “Senza quel sigillo, chi sarebbe disposto a liberarsi dai propri peccati, a cercare il saggio consiglio di un sacerdote e a ricevere il misericordioso perdono di Dio?”.

In altri termini, il motivo fondante del segreto confessionale sta nella salus animarum. Ordinariamente come si fa scampare all’Inferno per aver compiuto dei peccati mortali? Con la confessione. Se la lingua del confessore andasse a briglia sciolta molti, forse moltissimi non si confesserebbero più, mettendo in serio pericolo la loro salvezza eterna. Di fronte al pericolo dell’Inferno non c’è esigenza della magistratura che tenga. La Chiesa ha dunque blindato questo sacramento per rassicurare i fedeli: vieni, Dio ti accoglie e nessun ostacolo si deve frapporre tra te e la sua misericordia salvifica.

Poi, in relazione al caso della legge australiana, vi sono alcuni motivi che suggeriscono che tale legge sia non solo ingiusta ma anche, per paradosso, dannosa. Sempre mons. Prowse afferma che “se il sigillo viene rotto anche la possibilità remota di consigliare al violentatore di costituirsi viene meno”. Insomma ci bruceremmo almeno una possibilità di consegnarlo alla giustizia, tenuto conto che il pedofilo impenitente di certo non si confesserà. Inoltre esiste un’altra motivazione per cui è inutile eliminare il segreto confessionale: a chi si confessa ed è sinceramente pentito di questo crimine orribile il confessore necessariamente indicherà come penitenza anche l’obbligo di costituirsi alle autorità civili. La soddisfazione di questa pena temporale è inevitabile se c’è pentimento. Infine accenniamo ad un’altra ragione per cui questa legge non è accettabile. Se la Chiesa chinasse il capo a questa decisione non si vedrebbe il motivo per cui mantenere il segreto confessionale anche per omicidi, stupri, violenze domestiche, rapine, delitti di mafia, etc. L’effetto trascinamento farebbe ben presto sparire il segreto confessionale relativamente a tutti i reati.