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FAMIGLIA

Legge omofobia, emendamenti controproducenti

Alcuni deputati, preoccupati delle implicazioni liberticide della proposta di legge sull'omofobia, hanno presentato emendamenti che, al di là delle buone intenzioni, rischiano di peggiorare la norma. In ogni caso, tutti gli emendamenti presentati non sono in grado di incidere sulla pericolosità del progetto.

Libertà religiosa 01_08_2013
parlamento

In questo momento la proposta di legge sulla penalizzazione dell'omofobia attende di essere esaminata dalla Camera. Non sempre agevole è ottenere informazioni precise sugli accadimenti che occorrono in questa fase del procedimento di formazione delle leggi. E' certo comunque che alcuni deputati, preoccupati delle implicazioni fortemente liberticide della disciplina, hanno presentato degli emendamenti, che modificano, in questo o quel punto, l'assetto normativo originariamente proposto. E' opportuno, però, dissipare equivoci, sia per evitare di cedere inavvertitamente sui principi, lasciando spazio a una legge liberticida, sia per evitare che gli emendamenti  limitino ancora di più la libertà dei cittadini. Svolgerò pertanto alcune considerazioni, raggruppandole per chiarezza in una serie di punti.

1. La legge in questione ha una valenza essenzialmente "simbolica". Questa categoria di norme è ben conosciuta agli studiosi di diritto penale, che l'hanno sempre, nella stragrande maggioranza, duramente contestata. Ciò per tre ragioni: a) La legge-simbolo è destinata a svolgere un compito pedagogico, indicando autoritativamente per tutti ciò che è bene e ciò che è male. b) Questo tipo di leggi va contro l'assetto del diritto penale della libertà, perché con esse si minaccia la pena non per tutelare un bene della società, bensì per "educare" i cittadini a una determinata visione del mondo. c) Con questo tipo di leggi si amplia smisuratamente la sfera del penalmente riprovevole, con un immenso conseguente allargamento dei poteri discrezionali dei pubblici ministeri. Del che oggi proprio non si sente il bisogno.

2. La valenza simbolica di questa legge consiste nel gettare il discredito e il sospetto su una verità antropologica fondamentale: verità, dalle innumerevoli implicazioni giuridiche, secondo cui le differenze biologiche e psicologiche dell'uomo e della donna costituiscono il presupposto indispensabile per il sussistere e il fiorire della famiglia, società naturale fatta per il bene dei coniugi e per la generazione e l'educazione dei figli. Questi principi, che ciascuno di noi porta inscitti nella sua biologia e nella sua psicologia e nella sua mente, sono solennemente inseriti nella Costituzione repubblicana che, al 1° comma dell'art. 29, recita: "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio".

3. E' ovvio sul piano logico e necessario sul piano pratico che qualunque uomo o donna di buona volontà e, tanto più, qualsiasi persona impegnata sul piano politico a promuovere il bene comune, protegga la famiglia contro le sue mistificazioni e difenda i suoi diritti, come società naturale, sul piano educativo, economico e giuridico. Ciò implica necessariamente che siano contestate, ad ogni livello e con tutti i mezzi leciti, le contraffazioni pseudo-giuridiche della famiglia, che traggono origine dalla proposta di fare del matrimonio un istituto aperto anche a coloro che, per intrinseca impossibilità biologica, non possono accedere a quella società naturale che la Costituzione inequivocabilmente riconosce come precedente rispetto allo Stato. Ed è evidente che tale impossibilità naturale trae con sé delle discriminazioni giuridiche. Invero, se i genitori desiderano per i figli un'educazione che dia il giusto rilievo alla differenza sessuale, non possono inviarli in una scuola in cui  la maestra sostiene che accedere al matrimonio é un diritto degli omosessuali e in cui ai bambini sono imposti i vestiti femminili e alle bambine quelli maschili, allo scopo di oscurare la voce della natura che assegna al maschio e alla femmina una identità personale diversa. La stessa cosa vale sul piano economico. Differenziare il sostegno economico, favorendo le famiglie con figli, è un dovere irrinunciabile dello Stato.

4. L'omofobia non si sa bene cosa sia. La semantica è ambigua e distorcente. Vorrebbe alla lettera significare: "paura dell'omosessuale", con il corollario, non detto, che chi ha paura dell'omosessuale è pronto a mettere in opera contro di lui delle azioni violente. Quindi, attraverso un artificio semantico, colui che sostiene la contrarietà al diritto del matrimonio tra i "gay" è un potenziale violento. Ora, le madri e i padri di famiglia non hanno affatto paura delle persone omosessuali; sono, piuttosto, talora un poco dispiaciute che un certo numero di persone - spesso molto valorose nei vari settori di impegno professionale e sociale - non abbiano conosciuto la bellezza dell'amore fecondo che è il cuore del matrimonio. Ma questa amarezza non integra alcuna paura dell'omosessuale, persona che egli ama con tutto il cuore, come se stesso, come proprio prossimo. Questo amore, che è dovuto, non può costringere i padri e le madri di famiglia ad accreditare come "matrimonio" la loro convivenza, che matrimonio non può essere.

Proclamare reato la "discriminazione" per ragioni di orientamento sessuale significa - simbolicamente - gettare un sospetto di antigiuridicità verso qualsiasi proclamazione pubblica  e verso ogni comportamento pratico che tenga fermo il principio costituzionale (e di diritto naturale) che il matrimonio, la generazione dei figli postulano, almeno di regola, l'incontro unitivo tra il maschio e la femmina. Le implicazioni di questo principio costellano la vita quotidiana di ciascuno di noi. Si pensi a una domanda di adozione proposta da una coppia, unita in Francia in "matrimonio", ma vivente in Italia. L'avvocato che rappresenta l'adottando si oppone con l'argomento che l'ambiente educativo in cui verrebbe a trovarsi il bambino sarebbe carente per la mancanza della polarità educativa maschile. Il suo atto sarebbe discriminatorio, eventualmente punibile ai sensi della legge sull'omofobia. Gli esempi si possono moltiplicare.

In realtà, prima ancora di incidere in modo liberticida sulla libertà di manifestare il pensiero, questa legge simbolica intende cambiare autoritativamente la mentalità degli uomini e delle donne con lo strumento della legge penale e della privazione della libertà personale. Colui che ritiene valida la legge naturale, addirittura costituzionalizzata, é colpevolizzato ed é indotto ad "autocolpevolizzarsi", come "omofobo", meritevole di essere assoggettato a una pena detentiva identica a quella meritata da coloro che propongono ingiuste discriminazioni razziali o religiose.

5. Se la legge ha valenza simbolica, come proclamano i suoi sostenitori, la risposta deve essere anzitutto sul piano dei principi. Deve cioè mostrare, anche a livello di simboli, la bellezza della generatività umana, nell'incontro dell'uomo con la donna, e la differenza concettuale tra il vero matrimonio e una semplice convivenza per ragioni affettive, con le ovvie conseguenze in termini di diritti e di doveri. Ai diritti corrispondono i doveri. Non si possono riconoscere diritti se non c'è previamente l'assunzione di doveri. Ma di più. Affinché la dimostrazione riesca convincente occorre mettere in luce le storture e le assurdità discendenti dalla parificazione della convivenza omosessuale al matrimonio. Si prenda in considerazione la convivenza omosessuale maschile. Se la si riconoscesse come "matrimonio" occorrerebbe conseguentemente riconoscere alle coppie l'accesso alla procreazione artificiale.

Ciò implicherebbe la legittimazione giuridica dell'affitto dell'utero di una donna. Ma la donna che affitta il suo utero si pone in una posizione di quasi schiavitù di fronte ai suoi danti causa. La donna sarebbe costretta ad abortire in base alle clausole del contratto? La dignità della procreazione verrebbe calpestata. Ma sostenere che non è ammessa la procreazione artificiale per una coppia di uomini "sposati" non costituirebbe forse una discriminazione punibile per la legge sull'omofobia? Le aberrazioni non si fermano qui.

Supponiamo che la donna affittata partorisca una bambina che diventa a tutti gli effetti figlia dei due uomini. La bambina va all'asilo e si trova in difficoltà perché, mentre gli altri bambini hanno un papà e una mamma, lei ha due papà. Quando le maestre le spiegano che è del tutto normale che un bambino abbia un papà e una mamma questa piccola si sente discriminata. I due omosessuali denunciano la maestra per discriminazione di genere. Il Pubblico Ministero inizia il procedimento penale e le maestre sono portate in Tribunale. Vediamo ancora. Per non discriminare la bambina i modelli educativi vengono cambiati. Si fa finta che in classe non ci siano più maschietti e femminucce, bensì bambini che sono allo stesso tempo, in momenti variabili, maschi e femmine. Per ottenere questo risultato i giochi tradizionalmente dei bambini vengono assegnati alle bambine e viceversa. Se qualche genitore si lamenta di ciò e chiede agli insegnanti che si dia rilievo alla differenza sessuale, il direttore della scuola è tenuto a denunciarlo perché il suo comportamento istiga alla discriminazione di genere. La legge sull'omofobia ha lo scopo simbolico di modificare le mentalità; a tale scopo deve censurare con la minaccia della prigione tutte le critiche che si debbono muovere contro il pervertimento dell'ordinamento giuridico e la costruzione di un diritto antiumano. Emerge a questo punto la gravità dell'attentato alla libertà di manifestazione del pensiero, che la Costituzione tutela solennemente all'art. 21. Si crea un reato di opinione volto a impedire che siano pubblicamente denunciate le mostruosità giuridiche conseguenti all'introduzione del c.d. "matrimonio" degli omosessuali. Se così stanno le cose, è comprensibile come soltanto l'opposizione radicale alla legge integra un atto consapevole di promozione del bene comune.

6. E' opportuno, a questo punto, parlare degli emendamenti alla legge. Ogni parlamentare consapevole della posta in gioco ha il dovere di presentarne per rendere più difficile l'approvazione della legge e anche, naturalmente, per ridurne la valenza negativa. Il Magistero della Chiesa ci insegna che è moralmente doveroso limitare i danni di una legge ingiusta, anche se con ciò si contribuisce indirettamente ad approvarla. In realtà, operando in questo modo, il parlamentare persegue l'intento di limitare il male e non di approvare la legge. Dunque, dato per ammesso che è giusto presentare emendamenti, occorre agire con prudenza, evitando accuratamente che le interpolazioni al testo non peggiorino le cose. L'avvertimento è importante perché capita spesso che il parlamentare non si renda conto delle trappole che le sue parole aggiuntive al testo originario costruiscono per l'interpretazione.

Il problema riguarda soprattutto la valutazione di quei comportamenti che si esauriscono in una semplice manifestazione del pensiero. Prevedere emendamenti che scriminino espressamente la "mera espressione" o opinione che riguardi la religione o l'identità sessuale (emendamento 0.1.500.959) significa compiere un  gravissimo errore, perché la legge così eventualmente emendata non garantirebbe ma restringerebbe la libertà di manifestazione del pensiero. Le norme vanno infatti interpretate conformemente alla Costituzione. La mera espressione di opinioni circa la religione o l'identità sessuale trova una garanzia sufficiente nell'art. 21. Prevedere espressamente con un emendamento la loro non punibilità implica ex adverso dare per scontata la punibilità dei comportamenti che, sulla base dell'espressione di un pensiero, propongono differenziazione di trattamento giuridico rispettivamente per il matrimonio e per la convivenza omosessuale.

Attraverso l'emdamento, in altri termini, si rafforzerebbe la tesi della punibilità della grandissima parte dei comportamenti etichettati come "omofobia". Peggio ancora, per le stesse ragioni, è molto discutibile l'emendamento 0.1.500.957, alla cui stregua le disposizioni penali non si applicherebbero quando le "idee sulle persone oggetto di tutela ... siano diffuse limitatamente all'ambito educativo, didattico, accademico, scientifico, letterario, teologico, catechistico, purché non incitino alla discriminazione, all'odio o alla violenza". In questo modo si verrebbe a costruire una sorta di riserva delle esternazioni di idee conformi al diritto naturale, purché esse non chiedano di trovare attuazione pratica. La separazione tra ragion teorica e ragion pratica costituirebbe segno di vera schizofrenia. Meglio orientato, anche se carente,  è l'emendamento 0.1.500.958, alla cui stregua non si considerano atti di discriminazione o di incitamento alla discriminazione quelli relativi al diritto di famiglia e all'organizzazione interna delle istituzioni religiose. Sarebbe tuttavia quantomeno indispensabile inserire nel testo anche il riferimento all'organizzazione dell'attività educativa nelle scuole. Molto poco concede alla libertà di manifestazione del pensiero l'emendamento 0.1.500.961, alla cui stregua: "La propaganda di idee intesa a sostenere il matrmionio eterosessuale è esclusa dall'applicazione" della legge.

7. Come si può constatare dall'esame degli emendamenti, nessuno di essi potrebbe incidere veramente sugli effetti negativi della legge, tanto meno sul loro rilievo "simbolico". Una opposizione ferma e completa deve mirare a convincere la gran parte degli uomini e delle donne di buon senso presenti in Parlamento che è bene abbandonare le ideologie che intendono far tabula rasa delle istituzioni che per secoli hanno alimentato la civiltà e favorito il progresso economico e sociale. Soltanto in stato di necessità sarà moralmente ammissibile intervenire positivamente sulla legge per attenuarne gli effetti negativi.

* Professore Ordinario di Diritto Penale all'Università di Padova