Schegge di vangelo a cura di don Stefano Bimbi
Giovedì Santo a cura di Ermes Dovico
DIRITTI E COSTITUZIONE

La Cassazione atea

L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ha cercato di stipulare un'intesa con lo Stato italiano, ma è stata bocciato dal Tar del Lazio nel 2008. Il governo Monti allora è ricorso in Cassazione, che ha dato ragione all'UAAR.

Cronaca 16_07_2013
palazzo Cassazione

È da anni che l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti (UAAR) chiede l’abrogazione degli articoli 7 e 8 della Costituzione, articoli che disciplinano i rapporti tra lo Stato italiano e le differenti confessioni religiose. Non riuscendoci, ha cambiato strategia: che l’UAAR possa stipulare un’intesa con lo Stato italiano così come è concesso a molte fedi religiose. Nel 2008 il Tar del Lazio respinse il ricorso presentato dall’UAAR per ottenere questa intesa sostenendo correttamente che la magistratura non può sindacare l’attività di governo (la decisione di stipulare intese spetta solo al governo). Invece il Consiglio di Stato lo accolse. Il Governo Monti allora ricorse a sua volta in Cassazione e questa il 28 giugno scorso ha dato ragione all’UAAR invitando il Tar a pronunciarsi sulla questione. Nel frattempo la Cassazione ha detto la sua: “anche le associazioni atee e agnostiche debbano ricevere dal governo la stessa tutela e gli stessi diritti riconosciuti dall’art. 8 della Costituzione alle confessioni diverse da quella cattolica, mettendo al bando la discriminazione tra le fedi acattoliche”. 

Per la Cassazione poi è grave cosa che non esista una legge specifica sulla libertà religiosa. In realtà una legge non serve dato che la libertà religiosa è principio espresso a livello costituzionale e libertà tutelata da molte norme di carattere penale (se è per questo non c’è nemmeno una legge sulla libertà di pensiero o di movimento). Comunque sia, la Cassazione auspica: “se una legislazione esistesse, il sistema delle garanzie generali ne uscirebbe rafforzato, poiché essa riguarderebbe ogni manifestazione collettiva del sentimento religioso e farebbe affievolire il tentativo (o il pericolo) di conquista, tramite le intese, di discipline privilegiate”.

La domanda centrale è la seguente: possono quelli dell’UAAR chiedere un’intesa? No, perché secondo l’art. 8 della Costituzione le intese riguardano solo le confessioni religiose. Da qui nasce un secondo quesito: l’UAAR può essere considerata una confessione religiosa? In punta di diritto siamo in presenza di una confessione religiosa allorquando vi sono i seguenti requisiti. Esistenza di un ordinamento giuridico, cioè di un complesso di norme, apparati e di un’organizzazione interna. L’ordinamento giuridico confessionale è qualcosa di più che un semplice associarsi come nel caso dell’UAAR che infatti è un’associazione. Inoltre l’ordinamento confessionale è l’esito di un preesistente e complesso di valori condivisi, di stili di vita, di finalità unitarie di un gruppo sociale già esistente. L’associazione non è realtà giuridica così complessa, ma unisce soggetti per una finalità molto specifica: pesca, lotta ai tumori, etc. Nella confessione religiosa si è parte per un’adesione non contrattuale: non c’è una stipula di un patto con gli altri fedeli. Nell’associazione invece c’è una sottoscrizione, quindi un contratto con gli altri membri. La confessione religiosa per esistere non ha poi bisogno di uno Stato che la riconosca. L’associazione all’opposto necessita di questo riconoscimento, dato che è formazione sociale di invenzione statale. Infatti gli statuti delle associazioni devono cambiare se previsto dalla legge, non così per gli statuti delle confessioni religiose. La confessione religiosa per essere tale deve avere una certa rilevanza numerica. Di contro l’associazione può essere composta anche da una manciata di persone. 

La dottrina giuridica infine aggiunge un’altra caratteristica indispensabile per ricevere la qualifica di “confessione religiosa”: questa deve esprimere una concezione globale del mondo in relazione al rapporto tra un essere trascendente e gli uomini, e gli uomini tra loro. In questa prospettiva i circoli ateistici non possono essere considerati confessioni religiose pena di cadere in un ossimoro. Sarebbe come dire che il calcio è un gioco acquatico: mancherebbe l’elemento “acqua” per definire il calcio un sport acquatico. Così all’UARR manca l’elemento religioso proprio perché lo nega essendo atea. In altri termini il concetto “Dio” è un’informazione costitutiva del significato “religioso”, è connaturato in esso: non si può dire religione senza dire Dio. L’UARR eliminando il termine Dio si priva della qualifica di confessione religiosa. E non essendo una confessione religiosa ex art. 8 della Costituzione non può chiedere un’intesa allo Stato italiano, stante il fatto che  la sua autonomia e libertà come associazione sono tutelate dalla legge al pari di tutte le altre associazioni.