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EUTANASIA

Dat, bene i miglioramenti ma nessun entusiasmo

La Camera "migliora" il testo,
segno che le obiezioni erano sensate.
Al Senato si può però fare di più.
- Silenzi ambigui, di T. Scandroglio

Editoriali 14_07_2011
Eutanasia
La legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) è stata dunque approvata dalla Camera e ora torna al Senato per la lettura definitiva. In aula sono stati approvati alcuni emendamenti che hanno indebolito il valore della volontà del paziente, ristretto gli ambiti di applicazione delle Dat e chiarito alcune ambiguità rispetto al valore di idratazione e alimentazione.  Ci sarà modo nei prossimi giorni di esaminare maggiormente nei dettagli il complesso della legge. Ma già da ora è possibile fare alcune valutazioni di carattere generale.

1. Intanto il voto: i sì sono stati 278 contro 205 no, mentre gli astenuti sono stati 7. Vale a dire che i favorevoli al testo vanno ben oltre l'attuale maggioranza parlamentare, e anche dai banchi del Pd sono arrivati importanti consensi alla legge. Un fatto significativo che lascia intendere come gli "ultras" dell'autodeterminazione e della morte degna siano meno di quel che si voglia far credere e che la disciplina di partito non riesce a nascondere le preoccupazioni per una certa deriva che si vorrebbe imporre alla politica in fatto di bioetica.

2. Un'altra questione riguarda il valore da attribuire agli emendamenti. Ci sono state delle modifiche che sia Avvenire sia l'agenzia dei vescovi, Sir, hanno salutato come migliorative. Se questo è vero, vuol dire che il testo arrivato alla Camera era tutt'altro che ideale o perfetto, e che quindi perplessità e obiezioni provenienti da ampi settori del mondo pro-life, di esperti di bioetica e di vescovi, erano tutt'altro che infondate. Infondata era invece l'accusa di "immoralità" e integralismo autolesionista lanciata contro chi metteva in guardia dalle ambiguità giuridiche e dagli effetti controproducenti di questo testo. E un plauso va invece a quei parlamentari che di queste perplessità si sono fatti interpreti proponendo gli emendamenti migliorativi. Peraltro, proprio per questo motivo - il testo è migliorato - si riconosce che tuttora non è ideale o perfetto.

3. Un'ulteriore riflessione va fatta su questo punto. In cosa consiste infatti il miglioramento, secondo i media dei vescovi? Nell'indebolimento del valore legale della volontà del paziente - "retrocessa" a orientamento -, nel restringimento dei casi per cui la Dat ha valore, nell'evitare che si trovino degli espedienti per rinunciare a idratazione e alimentazione. Vale a dire che il meglio è nella direzione della situazione attuale e, al massimo, nell'esplicitazione che idratazione e alimentazione non sono terapie ma sostegni vitali. Allora, viene da chiedersi, erano necessari due anni di tira e molla per arrivare a un testo che sarebbe stato senz'altro migliore fatto allora e composto da un articolo unico che esplicitasse il valore irrinunciabile di idratazione e alimentazione? I numeri visti ieri in Parlamento e le intenzioni di voto lasciano supporre che ci fosse già una maggioranza possibile.

4. Un'ultima cosa che ci pare importante sottolineare è il valore dato alle parole e alla proclamazione dei princìpi. L'agenzia Sir fa notare l'importanza dei termini usati nella legge, ovvero l'adozione del concetto di "Dichiarazione anticipata di trattamento" e il rifiuto di "testamento biologico". In linea di principio questo potrebbe essere vero, ed è comprensibile che Sir e Avvenire insistano su questo punto, ma la realtà è che tra Dat e biotestamento la differenza nella pratica non esiste, anche storicamente. Tanto è vero che nel sito della Camera dei Deputati, parlando del testo appena approvato ci si riferisce alla legge sul testamento biologico. E anche se il grado di validità attribuito alla Dat è molto meno di quanto vorrebbero radicali e democratici sostenitori del testamento biologico, resta il fatto che viene in ogni modo sancito un valore legale alla volontà del paziente che va oltre quanto già previsto oggi dalla Costituzione in materia di rifiuto dei trattamenti sanitari.

Non solo, come sottolineato dal professor Adriano Pessina proprio da queste colonne, a maggior ragione non si può parlare di legge sul fine vita, come i vescovi continuano a definirla, perché la sua validità si estende a bambini e disabili la cui aspettativa di vita è in realtà lunga.

E sempre a proposito delle parole bisogna anche dire che è miope fermarsi alle proclamazioni di principio di una legge. E' vero che nel testo appena approvato alla Camera si sancisce che la vita è inviolabile e indisponibile in ogni fase dell'esistenza, ma una legge non può essere giudicata da una sola dichiarazione di principio, bensì dagli effetti giuridici che nel suo insieme essa produce. Forse che la legge 194 del 1978 non ha reso legale l'aborto in Italia pur dichiarando all'articolo 1 che riconosce "il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio"?

Da questo punto di vista allora è bene ricordare che il lavoro non è finito e che al Senato, se non si può fare altro, almeno si cerchi di "migliorare" ancora questa legge per renderla più vicina possibile alla situazione attuale.